Provvedimenti urgenti per il processo civile
Testo in vigore al
Art. 15 Controllo del collegio sulle ordinanze
1. Il secondo comma dell'articolo 178 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"L'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo e' impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio".
2. Al quinto comma dell'articolo 178 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi".
Art. 16 Mancata comparizione delle parti
1. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza davanti al giudice istruttore, questi, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo".
Art. 17 Prima udienza di trattazione
1. L'articolo 183 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 183. - (Prima udienza di trattazione).
- Nella prima udienza di trattazione il giudice istruttore interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.
Le parti hanno facolta' di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore e' valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.
Il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.
Nella stessa udienza l'attore puo' proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto nella comparsa di risposta. Puo' altresi' chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza e' sorta dalle difese del convenuto. Entrambe le parti possono precisare e, previa autorizzazione del giudice, modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni gia' formulate.
Se richiesto, ove ricorrano giusti motivi, il giudice fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande e delle eccezioni gia' proposte. Concede altresi' al convenuto, su sua richiesta, un termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni dell'attore di cui alla prima parte del comma precedente e per proporre, entro lo stesso termine, le eccezioni che sono conseguenza delle domande medesime. Con la stessa ordinanza il giudice fissa l'udienza per i provvedimenti di cui all'articolo 184".
Art. 18 Deduzioni istruttorie
1. L'articolo 184 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 184. - (Deduzioni istruttorie). - Salva l'applicazione dell'articolo 187 il giudice istruttore, se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti; ovvero, su istanza di parte, rinvia ad altra udienza, assegnando un termine entro il quale le parti possono produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonche' altro termine per l'eventuale indicazione di prova contraria.
I termini di cui al comma precedente sono perentori.
Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte puo' dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi".
Art. 19 Rimessione in termini
1. Dopo l'articolo 184 del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 184-bis. - (Rimessione in termini). La parte che dimostra di essere incorsa nelle decadenze previste negli articoli 183 e 184 per causa ad essa non imputabile puo' chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini.
Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma".
Art. 20 Ordinanza per il pagamento di somme non contestate
1. Dopo l'articolo 186 del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 186-bis. - (Ordinanza per il pagamento di somme non contestate). - Su istanza di parte il giudice istruttore puo' disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite.
L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in cso di estinzione del processo.
L'ordinanza e' soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma".
Art. 21 Istanza di ingiunzione
1. Dopo l'articolo 186-bis del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 186-ter. - (Istanza di ingiunzione). Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui all'articolo 633, primo comma, numero 1), e secondo comma, e di cui all'articolo 634, la parte puo' chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna.
L'ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall'articolo 641, ulitimo comma, ed e' dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 642, nonche', ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui all'articolo 648, primo comma. La provvisoria esecutorieta' non puo' essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l'atto pubblico.
L'ordinanza e' soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma.
Se il processo si estingue l'ordinanza che non ne sia gia' munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 653, primo comma.
Se la parte contro cui e' pronunciata l'ingiunzione e' contumace, l'ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 644. In tal caso l'ordinanza deve altresi' contenere l'espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverra' esecutiva ai sensi dell'articolo 647.
L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale".
Art. 22 Provvedimenti del giudice istruttore
1. Il quarto comma dell'articolo 187 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Qualora il collegio provveda a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 4), i termini di cui all'articolo 184, non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui".
Art. 23 Rimessione al collegio
1. Il primo comma dell'articolo 189 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall'articolo 187, secondo e terzo comma".
Art. 24 Comparse conclusionali e memorie
1. L'articolo 190 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 190. - (Comparse conclusionali e memorie). - Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi.
Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, puo' fissare un termine piu' breve, comunque non inferiore a venti giorni".
Art. 25 Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico
1. Dopo l'articolo 190 del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 190-bis. - (Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico). Per le cause che devono essere decise dal giudice istruttore in funzione di giudice unico, questi, fatte precisare le conclusioni ai sensi dell'articolo 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Se una delle parti lo richiede il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali ai sensi dell'articolo 190, fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali; la sentenza e' depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi".
Art. 26 Decadenza dall'assunzione
1. L'articolo 208 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 208. - (Decadenza dall'assunzione).
- se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o preseguirsi la prova, dal diritto di farla assumere, salvo che l'altra parte presente non ne chieda l'assunzione.
La parte interessata puo' chiedere nell'udienza successiva al giudice la revoca dell'ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza, quando riconosce che la mancata comparizione e' stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte".
Art. 27 Deferimento del giuramento suppletorio
1. L'articolo 240 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 240. - (Deferimento del giuramento suppletorio). - Nelle cause riservate alla decisione collegiale, il giuramento suppletorio puo' essere deferito esclusivamente dal collegio".
Art. 28 Termine per l'intervento
1. L'articolo 268 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 268. - (Termine per l'intervento). - L'intervento puo' aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni.
Il terzo non puo' compiere atti che al momento dell'intervento non sono piu' consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio".
Art. 29 Chiamata di un terzo in causa
1. L'articolo 269 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 269. - (Chiamata di un terzo in causa). - Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'articolo 106, la parte provvede mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell'articolo 163-bis.
Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la data della nuova udienza. Il decreto e' comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La citazione e' notificata al terzo a cura del convenuto.
Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di rispota, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza. Il giudice istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. La citazione e' notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice.
La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall'articolo 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell'articolo 166.
Nell'ipotesi prevista dal terzo comma, restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma il termine eventuale di cui all'ultimo comma dell'articolo 183 e' fissato dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo, e i termini di cui all'articolo 184 decorrono con riferimento alla udienza successiva a quella di comparizione del terzo".
Art. 30 Costituzione del terzo chiamato
1. L'articolo 271 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 271. - (Costituzione del terzo chiamato). - Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale e' citato, le disposizioni degli articoli 166 e 167, primo comma. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'articolo 269".
Art. 31 Rapporti tra collegio e giudice istruttore in funzione di giudice unico
1. Dopo l'articolo 274 del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Ar. 274-bis. - (Rapporti tra collegio e giudice istruttore in funzione di giudice unico). - Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa dinanzi a lui per la decisione, deve essere decisa dal
giudice istruttore in funzione di giudice unico, rimette la
causa dinanzi a quest'ultimo con ordinanza non impugnabile. Il giudice istruttore provvede ai sensi dell'articolo 190-bis.
Il giudice istruttore, quando rileva che una causa, riservata per la decisione dinanzi a se' in funzione di giudice unico, deve essere rimessa al collegio, provvede ai sensi degli articoli 187, 188, 189.
In caso di connessione tra cause attribuite al collegio e cause attribuite al giudice istruttore in funzione di giudice unico, questi ne ordina la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimette, ai sensi dell'articolo 189 al collegio, il quale si pronuncia su tutte le domande, a meno che non sia disposta la separazione ai sensi dell'articolo 279, secondo comma, numero 5).
Alla nullita' derivante dalla inosservanza delle disposizioni di legge, relative alla composizione del tribunale giudicante si applicano gli articoli 158 e 161 primo comma".
Art. 32 Decisione del collegio
1. L'articolo 275 del codice di procedura civile e' costituito dal seguente:
"Art. 275. - (Decisione del collegio). - Rimessa la causa al collegio, la sentenza e' depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza di detto termine per il deposito delle memorie di replica di cui all'articolo 190.
Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, puo' chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione, da tenersi entro sessanta giorni.
Nell'udienza il giudice istruttore fa le relazione orale della causa.
Dopo la relazione il presidente ammette le parti alla discussione; la sentenza e' depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi".
Art. 33 Esecuzione provvisoria
1. L'articolo 282 del codice di procedura civile e' costituito dal seguente:
"Art. 282. - (Esecuzione provvisoria) - La sentenza di primo grado e' provvisoriamente esecutiva tra le parti".
Art. 34 Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello
1. L'articolo 283 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 283. - (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello). - Il giudice d'appello su istanza di parte, proposta con l'imputazione principale o con quella incidentale, quando ricorrono gravi motivi, sospende in tutto in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata".
Art. 35 Sospensione necessaria
1. L'articolo 295 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 295. - (Sospensione necessaria). - Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, della cui definizione dipende la decisione della causa".