Sez. 5, Sentenza n. 6866 del 05/06/1972 Ud. (dep. 18/10/1972) Rv. 122094 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE - NOZIONE DI ATTO DI UFFICIO - ATTI PREPARATORI O TRANSITORI - CONDOTTA OMISSIVA - RILEVANZA.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE - NOZIONE DI ATTO DI UFFICIO - ATTI PREPARATORI O TRANSITORI - CONDOTTA OMISSIVA - RILEVANZA.*
La nozione di atto di ufficio, e cosi ampia da comprendere non solo ogni concreto Esercizio di funzioni da parte del pubblico ufficiale, atto a produrre conseguenze giuridiche anche transitorie, senza che abbia importanza che l'atto sia definitivo o preparatorio, revocabile o irrevocabile, ma anche la stessa condotta omissiva, che sia suscettiva di modificare una situazione giuridica preesistente. (Conf 114450, anno 1970; 108777, anno 1968).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)