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Sez. 1, Sentenza n. 3133 del 12/11/1997 Ud. (dep. 12/03/1998) Rv. 210183 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE | Decreto adottato dal P.M. in via di urgenza - Possibilità di tale procedura pur dopo la modifica dell'art. 267 c.p.p. ad opera dell'art. 13 legge 12 luglio 1991 n. 203 - Sussistenza - Ragioni - Utilizzabilità dei risultati dell'intercettazione così disposta - Necessità del provvedimento di convalida del G.I.P. - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210183-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - IN GENERE

In tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, l'art. 13 della legge 12 luglio 1991 n. 203 - che ha apportato modifiche all'art. 267 c.p.p. ampliando la possibilità di intercettazione per reati particolarmente insidiosi e pericolosi - non ha soppresso, riguardo ad essi, la facoltà, conferita in generale dallo stesso art. 267 c.p.p. al P.M., di intervenire con decreto in via di urgenza; semmai, non formulando specifiche previsioni in proposito, ha implicitamente mantenuto i poteri del P.M. medesimo nei limiti della disciplina codicistica, consentendo soltanto al giudice di valutare con minor rigore i presupposti dell'intercettazione. L'art. 267, comma 2, c.p.p. prevede l'inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione così disposta soltanto in mancanza di tempestiva convalida, atto, quest'ultimo, che costituisce non già sanatoria, ma necessaria integrazione del precedente decreto del P.M.; ed invero è irrilevante la fase anteriore all'inizio effettivo delle operazioni, durante la quale non si è ancora verificata la lesione della libertà e segretezza delle comunicazioni, fase per la quale non può avere effetto la sanzione processuale apprestata dal legislatore (vale a dire la inutilizzabilità) che investe non la validità di atti ma i risultati dell'attività compiuta: ciò che rileva è il tempestivo esercizio dei poteri valutativi del giudice in ordine al bilanciamento dei confliggenti interessi di rilevanza costituzionale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)