Sez. 2, Sentenza n. 5946 del 22/03/1984 Ud. (dep. 23/06/1984) Rv. 164958 - 01
SENTENZA PENALE - DISPOSITIVO - IN GENERE - MOTIVAZIONE - PENA - REATO CONTINUATO - PENA BASE E MISURA DELL'AUMENTO PER LA CONTINUAZIONE - INDICAZIONE NEL DISPOSITIVO - OBBLIGO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE.*
SENTENZA PENALE - DISPOSITIVO - IN GENERE - MOTIVAZIONE - PENA - REATO CONTINUATO - PENA BASE E MISURA DELL'AUMENTO PER LA CONTINUAZIONE - INDICAZIONE NEL DISPOSITIVO - OBBLIGO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE.*
In caso di reato continuato, il giudice non è obbligato ad indicare separatamente, nel dispositivo della sentenza, la pena inflitta per la violazione più grave e la misura dell'aumento applicato per la continuazione. È sufficiente, invero, che la pena in concreto irrogata sia indicata nel dispositivo, nel quale risiede il giudicato, mentre la motivazione può essere utilizzata per interpretare il dispositivo stesso, non per sostituirlo. (V mass n 145919; (V mass n 148465; (V mass n 146160).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)