Sez. 6, Sentenza n. 3965 del 17/10/1994 Cc. (dep. 19/11/1994) Rv. 199476 - 01
Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare - Maltrattamenti in famiglia - Elemento oggettivo (materiale) | Contegno omissivo da parte di soggetti titolari di obblighi di garanzia nei confronti di persone affidate ad una pubblica struttura di assistenza - Ipotizzabilità del reato - Condizioni.
Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare - Maltrattamenti in famiglia - Elemento oggettivo (materiale)
Il delitto di maltrattamenti risulta caratterizzato dalla presenza di quell'evento che più volte la giurisprudenza ha individuato nella produzione di durevoli sofferenze fisiche e morali nei confronti di una persona di famiglia o di una persona minore degli anni quattordici o di una persona sottoposta alla autorità dell'agente, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l'esercizio di una professione o di un'arte. E poiché un simile evento può ritenersi realizzato anche quando ne siano vittima persone affidate ad una pubblica struttura di assistenza, ne consegue che coloro cui sono attribuiti oneri di protezione possono rispondere del delitto di cui all'art. 572 cod. pen. quando tollerino che quel risultato abbia a realizzarsi, purché, ovviamente, o non si siano attivati in alcun modo o si siano attivati in modo del tutto inefficiente pur essendo in condizione di impedire l'evento. Cosicché il loro contegno omissivo, non impedendo quell'evento che avrebbero l'obbligo giuridico di impedire, viene equiparato dalla legge, sotto il profilo eziologico, a causa della sua realizzazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)