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Sez. 3, Sentenza n. 1238 del 18/04/1972 (Rv. 357733 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA - IN FORZA DI SENTENZE DI MERITO CASSATE OD INEFFICACI - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER ILLEGITTIMA ESECUZIONE - PRECLUSIONE PER L'ESAURIMENTO DELL'ESECUZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1972-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357733-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA - IN FORZA DI SENTENZE DI MERITO CASSATE OD INEFFICACI - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER ILLEGITTIMA ESECUZIONE - PRECLUSIONE PER L'ESAURIMENTO DELL'ESECUZIONE - INSUSSISTENZA.*

Allorche l'esecuzione siasi basata su sentenza d'appello poi cassata, ovvero su sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, che poi sia stata riformata, ovvero che abbia perso efficacia, ex art 393 cod proc civ per la sopravvenuta Estinzione del processo di rinvio, la domanda di risarcimento dei danni per illegittimita dell'esecuzione non puo considerarsi preclusa a causa dell'avvenuto esaurimento del processo esecutivo, non potendo la preclusione derivante dalla mancata deduzione dei motivi di illegittimita sostanziale dell'esecuzione sussistere allorche tali motivi sopravvengano in epoca posteriore all'esaurimento del processo esecutivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)