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Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)

Testo in vigore al

Art. 1353 Tassativita' delle sanzioni

1. Non possono essere inflitte sanzioni disciplinari diverse da quelle previste nel presente capo.

Art. 1354 Titolarita' del potere sanzionatorio

1. E' attribuito all'autorita' militare il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.

Art. 1355 Criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravita' della stessa.

2. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'eta', e l'anzianita' di servizio del militare che ha mancato.

3. Vanno punite con maggior rigore le infrazioni:

  1. a) intenzionali;

  2. b) commesse in presenza di altri militari;

  3. c) commesse in concorso con altri militari;

  4. d) ricorrenti con carattere di recidivita'.

4. Nel caso di concorso di piu' militari nella stessa infrazione disciplinare e' inflitta una sanzione piu' severa al piu' elevato in grado o, a parita' di grado, al piu' anziano.

5. Se deve essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante piu' trasgressioni commesse da un militare, anche in tempi diversi, e' inflitta un'unica punizione in relazione alla piu' grave delle trasgressioni e al comportamento contrario alla disciplina rivelato complessivamente dalla condotta del militare stesso.

Sezione II. Classificazione delle sanzioni disciplinari

Art. 1357 Sanzioni disciplinari di stato

1. Le sanzioni disciplinari di stato sono:

  1. a) la sospensione disciplinare dall'impiego per un periodo da uno a dodici mesi;

  2. b) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da uno a dodici mesi;

  3. c) la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare;

  4. d) la perdita del grado per rimozione.

Art. 1358 Sanzioni disciplinari di corpo

1. Le sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna e nella consegna di rigore.

2. Il richiamo e' verbale.

3. Il rimprovero e' scritto.

4. La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino al massimo di sette giorni consecutivi.

5. La consegna di rigore comporta il vincolo di rimanere, fino al massimo di quindici giorni, in apposito spazio dell'ambiente militare - in caserma o a bordo di navi - o nel proprio alloggio, secondo le modalita' stabilite dagli articoli successivi .

6. La sanzione della consegna di rigore non puo' essere inflitta se non per i comportamenti specificamente previsti dall'articolo 751 del regolamento.

Art. 1359 Richiamo

1. Il richiamo e' un ammonimento con cui sono punite:

  1. a) lievi mancanze;

  2. b) omissioni causate da negligenza.

2. Il richiamo puo' essere inflitto da qualsiasi superiore. Se il superiore e' collocato nella linea gerarchica di dipendenza del militare non v'e' obbligo di rapporto.

3. Il richiamo non da' luogo a trascrizione nella documentazione personale dell'interessato ne' a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione.

4. Si tiene conto del richiamo, limitatamente al biennio successivo alla sua inflizione, esclusivamente ai fini della recidiva nelle mancanze per le quali puo' essere inflitta la sanzione del rimprovero.

Art. 1360 Rimprovero

1. Il rimprovero e' una dichiarazione di biasimo con cui sono punite le lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio o la recidiva nelle mancanze per le quali puo' essere inflitto il richiamo.

2. Il rimprovero e' inflitto dalle autorita' di cui all'articolo 1396.

3. Il provvedimento con il quale e' inflitta la punizione e' comunicato per iscritto all'interessato ed e' trascritto nella documentazione personale.

Art. 1361 Consegna

1. Con la consegna sono punite:

  1. a) la violazione dei doveri diversi da quelli previsti dall'articolo 751 del regolamento;

  2. b) la recidiva nelle mancanze gia' sanzionate con il rimprovero;

  3. c) piu' gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio.

2. Il provvedimento con il quale e' inflitta la punizione e' comunicato per iscritto all'interessato ed e' trascritto nella documentazione personale.

3. Il provvedimento e' esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato.

4. I militari di truppa coniugati, i graduati, i sottufficiali e gli ufficiali che usufruiscono di alloggio privato sono autorizzati a scontare presso tale alloggio la punizione di consegna.

Art. 1362 Consegna di rigore

1. La consegna di rigore si applica per le infrazioni specificamente indicate nell' articolo 751 del regolamento.

2. Il proprio alloggio di cui all'articolo 1358, comma 5 puo' essere sia quello privato sia quello di servizio.

3. Il comandante di corpo puo' far scontare, per particolari ragioni di disciplina, la consegna di rigore in apposito spazio nell'ambiente militare anche al personale provvisto di alloggio privato o di servizio.

4. Il superiore che ha inflitto la punizione puo' disporre che la consegna di rigore venga scontata con le stesse modalita' previste per la consegna, se lo richiedono particolari motivi di servizio.

5. I locali destinati ai puniti di consegna di rigore hanno caratteristiche analoghe a quelle degli altri locali della caserma adibiti ad alloggio.

6. Il controllo dell'esecuzione della sanzione e' affidato a superiori o pari grado del punito ed e' esercitato secondo le disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato.

7. Con la consegna di rigore possono, inoltre, essere puniti:

  1. a) fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento penale, ai sensi dell'articolo 260 c.p.m.p.;

  2. b) fatti che hanno determinato un giudizio penale a seguito del quale e' stato instaurato un procedimento disciplinare.

8. Il provvedimento relativo alla punizione e' subito comunicato verbalmente all'interessato e successivamente notificato mediante comunicazione scritta. Esso e' trascritto nella documentazione personale.

9. Il provvedimento e' esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato.

Sezione III. Istanze e ricorsi avverso le sanzioni disciplinari di corpo

Art. 1363 Organo sovraordinato

1. L'organo sovraordinato di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e' rappresentato dall'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emesso il provvedimento.

2. Avverso le sanzioni disciplinari di corpo non e' ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima non e' stato esperito ricorso gerarchico o sono trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

3. E' comunque in facolta' del militare presentare, secondo le modalita' stabilite dal presente codice, istanze tendenti a ottenere il riesame di sanzioni disciplinari di corpo.

Art. 1364 Istanza di riesame e ricorso gerarchico

1. In relazione all'istanza di riesame e al ricorso gerarchico di cui all'articolo 1363 proposti dal militare che si ritenga ingiustamente punito, si osservano anche le norme di cui ai successivi articoli 1365 e 1366.

Art. 1365 Istanza di riesame delle sanzioni disciplinari di corpo

1. Ogni militare puo' presentare, in qualunque tempo, istanza scritta tendente a ottenere il riesame della sanzione disciplinare inflittagli, se sopravvengono nuove prove tali da far ritenere applicabile una sanzione minore o dichiarare il proscioglimento dall'addebito.

2. L'istanza di riesame non sospende l'esecuzione della sanzione ne' i termini per la proposizione dei ricorsi avverso il provvedimento disciplinare previsti dall'articolo 1366.

3. L'istanza deve essere diretta, in via gerarchica, alla stessa autorita' che ha emesso il provvedimento.

4. Avverso la decisione sull'istanza di riesame emanata dall'autorita' adita ai sensi del comma 3, il militare puo' proporre ricorso gerarchico ai sensi dell'articolo 1366.

Art. 1366 Ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari di corpo

1. Il superiore, per il cui tramite va proposto il ricorso gerarchico, deve inoltrarlo sollecitamente senza pareri o commenti all'autorita' gerarchica immediatamente superiore a quella che ha inflitto la sanzione di corpo.

Sezione IV. Disposizioni particolari

Art. 1367 Presentazione dei militari puniti

1. Tutti i militari, ultimata la punizione, sono presentati al superiore che l'ha inflitta, se non ne sono espressamente dispensati.

2. Il giorno e l'ora di presentazione sono stabiliti dalla predetta autorita'.

Art. 1368 Sospensione e condono delle sanzioni disciplinari di corpo

1. L'autorita' che ha inflitto la sanzione della consegna o della consegna di rigore puo' sospenderne l'esecuzione, per il tempo strettamente necessario, sia per concrete e motivate esigenze di carattere privato del militare punito, sia per motivi di servizio.

2. Il Ministro della difesa, in occasione di particolari ricorrenze, ha facolta' di condonare collettivamente le sanzioni della consegna e della consegna di rigore in corso di esecuzione. Analoga facolta' e' concessa al Capo di stato maggiore di Forza armata o Comandante generale per la festa d'Arma e al comandante del corpo in occasione della festa del corpo stesso.

3. Il condono non comporta la cancellazione della trascrizione dagli atti matricolari o personali.

Art. 1369 Cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo

1. I militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. L'istanza relativa puo' essere presentata, per via gerarchica, al Ministro della difesa dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari diverse dal richiamo.

2. Il Ministro, ovvero l'autorita' militare da lui delegata, decide entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente.

3. In caso di accoglimento dell'istanza le annotazioni relative alla sanzione inflitta sono eliminate dalla documentazione personale, esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva.

Capo IV. Procedimento disciplinare

Sezione I. Disposizioni generali

Art. 1370 Contestazione degli addebiti e diritto di difesa

1. Nessuna sanzione disciplinare puo' essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che sono state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.

2. Il militare inquisito e' assistito da un difensore da lui scelto fra militari in servizio, anche non appartenenti al medesimo ente o Forza armata nella quale egli presta servizio o, in mancanza, designato d'ufficio. Il difensore designato d'ufficio non puo' rifiutarsi salvo sussista un legittimo impedimento. Un militare non puo' esercitare l'ufficio di difensore piu' di sei volte in dodici mesi.

3. Il difensore:

  1. a) non puo' essere di grado superiore a quello del presidente della commissione;

  2. b) non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 1380, comma 3;

  3. c) e' vincolato al segreto d'ufficio e non deve accettare alcun compenso per l'attivita' svolta;

  4. d) non e' dispensato dai suoi normali obblighi di servizio, salvo che per il tempo necessario all'espletamento del mandato;

  5. e) non puo' essere punito per fatti che rientrano nell'espletamento del mandato;

  6. f) e' ammesso a intervenire alle sedute della commissione di disciplina anche se l'incolpato non si presenta alla seduta, ne' fa constare di essere legittimamente impedito.

4. Successivamente alla nomina del difensore le comunicazioni d'ufficio possono essere effettuate indifferentemente all'inquisito o al suo difensore.

5. Il militare inquisito puo' chiedere il differimento dello svolgimento del procedimento disciplinare solo se sussiste un effettivo legittimo impedimento. Se la richiesta di differimento e' dovuta a ragioni di salute:

  1. a) l'impedimento addotto deve consistere, sulla scorta di specifica certificazione sanitaria, in una infermita' tale da rendere impossibile la partecipazione al procedimento disciplinare;

  2. b) l'autorita' disciplinare puo' recarsi presso l'inquisito per svolgere il procedimento disciplinare, se tale evenienza non e' espressamente esclusa dalla commissione medica ospedaliera incaricata di tale accertamento.

6. I commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo non si applicano ai procedimenti disciplinari di corpo instaurati per l'applicazione di una sanzione diversa dalla consegna di rigore.

Art. 1371 Divieto di sostituzione delle sanzioni disciplinari

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1365 e 1366, un medesimo fatto non puo' essere punito piu' di una volta con sanzioni di differente specie.

Art. 1372 Annullamento d'ufficio del procedimento disciplinare

1. E' consentito l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio degli atti del procedimento disciplinare riconosciuti illegittimi dall'amministrazione militare, nei limiti sanciti dall'articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 1373 Rinnovazione del procedimento disciplinare

1. Annullati uno o piu' atti del procedimento disciplinare a seguito di autotutela , anche contenziosa, di giudicato amministrativo ovvero di decreto decisorio di ricorso straordinario, se non e' esclusa la facolta' dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento e non sono gia' decorsi, limitatamente alle sanzioni di stato, gli originari termini perentori, il nuovo procedimento riprende, a partire dal primo degli atti annullati, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto piena conoscenza dell'annullamento o dalla data di adozione del provvedimento di autotutela.