Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali
Testo in vigore al
Art. 31 Onnicomprensivita'
1. E' fatto divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre a quanto specificatamente previsto dal presente accordo, ulteriori indennita', proventi o compensi, dovuti a qualsiasi titolo in connessione con i compiti istituzionali attribuiti a ciascun dipendente.
2. L'importo delle indennita', dei proventi e dei compensi, dei quali e' vietata la corresponsione, deve essere versato dagli enti, societa', aziende ed amministrazioni tenute ad erogarle, direttamente in conto entrate all'ente di appartenenza.
Art. 32 Compensi ISTAT
1. E' consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT, per il tramite degli enti locali interessati, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche di settore, rese in ore extra ufficio, in deroga ai limiti di cui al precedente art. 29.
Art. 33 Missioni e trasferimenti
1. Il trattamento di missione e trasferimento e' regolato secondo le modalita' di cui alla legge 26 luglio 1978, n. 417, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513. Di conseguenza l'indennita' di missione e' cosi' stabilita:
a) al personale inquadrato fino alla sesta qualifica funzionale compresa, l'importo e' quello indicato al n. 4) dell'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417 (lire 14.000) e successive rideterminazioni annuali (1983 = L. 23.100);
b) al personale inquadrato nelle restanti qualifiche funzionali, ivi comprese quelle dirigenziali, l'importo e' quello indicato al n. 3) dell'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417 (L. 19.100) e successive rideterminazioni annuali (1983 = L. 31.700).
2. Al personale inquadrato nella 1ª e 2ª qualifica dirigenziale inviato in missione e' data facolta' di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso delle spese d'albergo di lª categoria; al restante personale e' data invece facolta' di chiedere il rimborso delle spese d'albergo di 2ª categoria. In tali casi l'indennita' di missione e' ridotta di un terzo, Al personale inquadrato nella 1ª e 2ª qualifica dirigenziale e' consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in carrozza letto; al restante personale e' consentito il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta di 1ª classe.
Art. 34 Personale addetto alle case da gioco
1. Per quanto attiene al personale dipendente dagli enti locali addetto alle case da gioco, tenuto conto della particolare professionalita' che non rientra nei servizi propri di istituto dell'ente, viene conservato il trattamento economico nella dinamica e nelle componenti attuali; fatti salvi i benefici derivanti dal presente accordo.
2. Agli incaricati al controllo nelle case da gioco, aventi facolta' decisionale in materia di pagamenti di opportunita', viene attribuita l'8ª qualifica funzionale.
3. Agli incaricati al controllo nelle case da gioco, non aventi facolta' decisionali in materia di pagamenti di opportunita', viene attribuita la settima qualifica funzionale.
Art. 35 Norma per i dipendenti del comune di Campione d'Italia
1. Gli istituti giuridico-economici previsti per tutti i dipendenti degli enti locali si applicano anche ai dipendenti del comune di Campione d'Italia.
2. In particolare, per quanto concerne il trattamento economico di servizio dei dipendenti di detto comune e del suo segretario nonche' dei dipendenti dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo, il Ministero dell'interno - d'intesa con il Ministero del tesoro, sentita l'ANCI e le organizzazioni sindacali - emanera' apposite norme in considerazione della particolare situazione geografica del comune stesso ove la valuta corrente e' il franco svizzero.
Art. 36 Personale addetto alle istituzioni scolastiche ed educative gestite dagli enti locali
1. Per il personale insegnante addetto alle istituzioni scolastiche gestite dagli enti locali nonche' per il personale docente dipendente dagli enti locali ma impiegato presso istituti statali (assistenti di cattedra o insegnanti tecnico-pratici, docenti di scuole professionali, ecc.) si assume l'impegno di realizzare nella gradualita' la omogeneizzazione della normativa con quella degli analoghi profili professionali della scuola statale.
2. In relazione ai processi di riforma avviati nel settore della scuola statale, le parti assumono altresi' l'impegno di realizzare le stesse condizioni che saranno previste dai provvedimenti di riforma della scuola statale per quanto concerne le modalita' di formazione ed aggiornamento di avanzamento professionale e di adeguamento delle normative.
3. Per il personale insegnante addetto alle istituzioni scolastiche gestite dagli enti locali nonche' per il personale docente dipendente dagli enti locali ma impiegato presso istituti statali (assistenti di cattedra o insegnanti tecnico-pratici, docenti di scuole professionali, ecc.) si stabilisce quanto segue:
a) l'attivita' oraria settimanale di ciascun insegnante con i bambini e gli alunni non deve superare le 30 ore settimanali nella scuola materna, le 24 nella scuola elementare e le 18 nella scuola media e negli istituti superiori;
b) le settimane di attivita' nell'anno, sempre con rapporto diretto dell'insegnante con i bambini e gli alunni, non devono superare le 42, articolate in maniera tale da coprire l'intero calendario scolastico;
c) le residue ore settimanali e le restanti settimane nell'arco dell'anno, decurtate del periodo di congedo ordinario, costituiscono un monte ore complessivo da utilizzare nel corso dell'anno, sulla base di accordi decentrati, esclusivamente, per attivita' connesse all'organizzazione del lavoro, alla programmazione degli interventi, alla gestione sociale, agli organi collegiali, alla formazione permanente e all'aggiornamento professionale.
4. Per il personale educativo degli asili nido si stabilisce quanto segue:
a) l'attivita' oraria settimanale di ciascun educatore con bambini non deve superare le 33 ore settimanali;
b) le residue ore settimanali costituiscono un monte ore da utilizzare, sulla base degli accordi decentrati, esclusivamente per le attivita' connesse all'organizzazione degli interventi, alla gestione sociale, alla formazione permanente e all'aggiornamento professionale.
5. Il rapporto educatore-bambini nelle scuole per l'infanzia non deve essere superiore a 1/25.
6. In presenza di bambini portatori di handicaps occorre abbassare il rapporto in relazione alla gravita' dei casi o prevedere l'insegnante di appoggio.
7. Negli asili nido la determinazione del rapporto educatori-bambini e' demandata agli accordi decentrati in sede regionale, nel quadro della normativa regionale in materia.
8. In questo settore di attivita' sono salvaguardate e mantenute quelle situazioni che a livello di territorio o di ente avessero gia' applicato il trattamento economico e giuridico del personale docente della scuola statale.
9. Per il servizio di mensa valgono le norme previste per la generalita' del personale.
10. Per il personale docente degli enti locali utilizzato nelle scuole elementari statali per attivita' integrate di sostegno e di tempo pieno, e che e' ancora in condizioni di fuori ruolo, le parti confermano l'impegno prioritario di superare le forme di precariato sulla base delle disponibilita' consentite dalle norme vigenti.
Art. 37 Personale docente dei corsi di formazione
1. Con successivo accordo, ai sensi dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, saranno emanate norme per la disciplina unitaria ed il trattamento economico del personale docente dei corsi di formazione professionale, dipendente dalle regioni, province e comuni.
2. Tale definizione dovra' avvenire entro il corrente anno.
Art. 38 Personale dei servizi consorziali degli enti
1. Fermo restando che al personale dei consorzi fra enti che gestiscono direttamente il servizio di acquedotto, gas e affini si applica integralmente il presente accordo, le parti convengono, data la particolare specificita' di tali consorzi, che l'individuazione dei livelli di inquadramento del personale da essi dipendente e la formulazione dei profili professionali, nonche' della loro tipologia, venga definita con successivo accordo in base ai criteri e modalita' di cui all'articolo 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
2. Detto accordo dovra' essere reso esecutivo con le stesse modalita' previste per il presente accordo.
Art. 39 Incarico di coordinamento
1. Tale incarico puo' essere affidato per il coordinamento di aree di attivita' integrate a livello intersettoriale o per progetti particolari per il raggiungimento di determinati obiettivi.
2. L'incarico di coordinatore e' conferito a tempo determinato per un periodo non superiore a 3 anni; e' revocabile in qualsiasi momento e rinnovabile e puo' essere affidato ai dipendenti della qualifica funzionale apicale negli enti di tipo 1 e 2.
3. Il numero dei coordinatori non puo' superare l'80% dei componenti la giunta negli enti di tipo 1 ed il 50% in quelli di tipo 2.
4. L'incarico di coordinamento si assomma alla direzione della unita' organica.
5. I ragionieri generali ed i vice-segretari generali dei comuni e delle amministrazioni provinciali di Roma, Milano, Napoli, Torino e Genova, considerate aree metropolitane, debbono essere considerati coordinatori nel rispetto del numero globale di cui al terzo comma del presente articolo.
Art. 40 Norma di 1° inquadramento
1. L'operazione di 1° inquadramento funzionale deve avvenire secondo i seguenti criteri:
a) l'inquadramento ha decorrenza 1 gennaio 1983 sulla base delle declaratorie delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del presente accordo, indipendentemente dal livello di inquadramento acquisito con i precedenti accordi;
b) al personale in servizio al 1 gennaio 1983 viene attribuito: l'importo del nuovo livello retributivo sulla base dell'inquadramento, di cui al precedente punto a);
l'importo economico derivante dalla valutazione della anzianita' pregressa, calcolata secondo quanto previsto nel successivo art. 41;
l'indennita' eventualmente spettante;c) qualora l'operazione di 1° inquadramento, secondo il nuovo ordinamento, dovesse comportare a regime un beneficio complessivo inferiore alla differenza tra gli importi tabellari del 1° livello di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810 (L. 2.400.000) e della nuova 1ª qualifica (L. 3.300.000), onesto va comunque garantito quale beneficio minimo;
d) in sede di 1° inquadramento l'attribuzione, secondo i criteri di cui al precedente punto a), al personale in servizio delle qualifiche funzionali previste dal presente accordo avviene prescindendo dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso;
e) la seconda qualifica dirigenziale viene attribuita ai responsabili delle strutture di massima dimensione attualmente esistenti negli enti di tipo 1;
f) la prima qualifica dirigenziale va attribuita ai responsabili delle strutture di massima dimensione negli enti di tipo 2, nonche' ai responsabili delle strutture immediatamente sottostanti a quelle apicali negli enti di tipo 1;
g) l'ottava qualifica funzionale va attribuita ai responsabili delle strutture apicali negli enti di tipo 3; ai responsabili di strutture intermedie negli enti di tipo 2 nonche' ai responsabili di strutture di terza dimensione negli enti di tipo 1.
La medesima qualifica funzionale (funzionario) va al personale in possesso del diploma di laurea professionale e che occupa un posto per il quale sia richiesto tale specifico titolo di studio a prescindere dalla tipologia dell'ente;h) in sede di primo inquadramento gli assistenti sociali ed i terapisti della riabilitazione inseriti in unita' organizzative vengono collocati nella 6ª qualifica funzionale; nella 7ª qualifica funzionale vengono collocati gli assistenti sociali coordinatori ed i terapisti della riabilitazione coordinatori, i segretari economi ed i ragionieri economi di comunita' montane.
Art. 41 Riequilibrio anzianita' e nuovo salario individuale di anzianita'
1. A) Riequilibrio di anzianita'.
2. Il riequilibrio tra anzianita' economica e anzianita' giuridica per i lavoratori degli enti locali viene effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale realizzata con l'accordo 1979-81 e con riferimento alla data del 31 dicembre 1982.
La valutazione dell'anzianita' pregressa va effettuata con riferimento alle tabelle retributive del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, e secondo gli inquadramenti definitivi, determinati assumendo le declaratorie delle qualifiche funzionali del presente accordo come attuative di quelle previste dall'art. 29 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, e dell'art. 22-bis (primo comma, ultima parte) della legge 23 aprile 1981, n. 153.
Pertanto i valori economici di riferimento per le qualifiche funzionali, validi ai fini della citata operazione di riequilibrio dell'anzianita', sono i seguenti:
3. 1ª qualifica . . . . . . . . . L. 2.400.000
2ª qualifica . . . . . . . . . L. 2.688.000
3ª qualifica . . . . . . . . . L. 3.012.000
4ª qualifica . . . . . . . . . L. 3.372.000
5ª qualifica . . . . . . . . . L. 3.536.000
6ª qualifica . . . . . . . . . L. 4.140.000
L. 4.440.000
(riservato solo alle qualifiche
indicato nel secondo comma del-
l'art. 3 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 7 novem-
bre 1980, n. 810)
7ª qualifica . . . . . . . . . L. 4.920.000
8ª qualifica . . . . . . . . . L. 5.964.000
9ª qualifica (1° dirig.) . . . L. 7.080.000
10ª qualifica (2° dirig.) . . . L. 8.700.000
4. I criteri su cui si attua questo riequilibrio sono i seguenti:
a) valutazione in mesi, in termini di classi o di scatti, degli anni di effettivo servizio, maturati fino al 31 dicembre 1982 nella qualifica nella quale il dipendente viene inquadrato al 1 gennaio 1983 computando il servizio svolto presso l'ente o presso enti ai quali si applica il presente accordo, ovvero svolto in altri enti pubblici il cui personale sia pervenuto agli enti locali per effetto di soppressione o di trasferimenti d'ufficio;
b) valutazione degli anni di effettivo servizio maturati nei livelli inferiori pure valutati per intero sul valore delle classi e/o scatti attribuite ai livelli inferiori di riferimento computando il servizio nei termini previsti dal precedente punto a).
L'importo complessivo derivante da detta operazione di riequilibrio, decurtato del 7%, definisce compiutamente e definitivamente il salario individuale di anzianita'. Viene comunque garantito l'importo maturato per anzianita' in godimento al 31 dicembre 1982 ove esso risultasse superiore al salario individuale di anzianita' determinato ai sensi dei punti a) e b) del presente articolo.
B) Salario individuale d'anzianita'.
5. La progressione economica per scatti e classi cessa al 31 dicembre 1982.
Al personale nell'arco di vigenza del presente accordo verra' corrisposta alla data del 1 gennaio 1985, quale salario di anzianita', una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle seguenti misure:
6. I qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 198.000 II qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 216.000 III qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 234.000 IV qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 267.000 V qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 312.000 VI qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 330.000 VII qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 384.000 VIII qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 518.400 I qualifica dirigenziale . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 672.000 II qualifica dirigenziale. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 840.000
7. Al personale assunto dopo il 1 gennaio 1983 tale adeguamento avverra' (su ventiquattresimi) in proporzione al numero di mesi trascorsi in servizio alla data del 1 gennaio 1985. In caso di passaggio a qualifica funzionale superiore l'adeguamento verra' calcolato in proporzione al servizio trascorso (in ventiquattresimi) nella qualifica funzionale di provenienza e nella qualifica funzionale in godimento alla data del 1 gennaio 1985.
Qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi entro il biennio del prossimo triennio contrattuale, al personale verra' comunque corrisposto, alla data del 1 gennaio 1987, a titolo d'acconto, un analogo beneficio di uguale importo.1
Art. 42 Scaglionamento dei benefici contrattuali
1. Ai fini del contenimento degli oneri contrattuali nel quadro della politica governativa in ordine alla spesa pubblica, i benefici economici conseguenti alla applicazione del presente accordo vengono attribuiti, con le decorrenze e percentuali di seguito specificate, prendendo a base di calcolo l'intero beneficio economico spettante a ciascun dipendente:
1) dal 1 gennaio 1983: 35%;
2) dal 1 gennaio 1984: 70%;
3) dal 1 gennaio 1985: 100%.
2. Ai fini della determinazione del beneficio da attribuire si deve prendere a base quanto competerebbe a ciascun dipendente, a seguito dell'inquadramento ai sensi del presente accordo, alla data del 1 gennaio 1983 per le seguenti voci: stipendio tabellare iniziale, importo derivante dal riequilibrio della anzianita' pregressa, indennita' aggiuntive previste per le singole qualifiche funzionali (con esclusione dell'indennita' di coordinamento), decurtato del trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1982.
3. Al personale che viene assunto dopo il 1 gennaio 1983 e prima del 31 dicembre 1984 compete il trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, cosi' come indicato nella tabella riportata nel precedente art. 41, a cui vanno aggiunti i benefici previsti dal presente accordo secondo le percentuali di scaglionamento di cui al primo comma del presente articolo.
4. Nei casi di passaggio di livello nel periodo 1 gennaio 1983-31 dicembre 1984 i benefici conseguenti saranno assoggettati alle stesse percentuali di scaglionamento previste dal primo comma del presente articolo.
Art. 43 Norma transitoria di accesso
1. Il personale in servizio alla data del 30 settembre 1978, fermo restando quanto previsto dalle norme d'accesso ai fini della anzianita' richiesta e del possesso del titolo di studio richiesto eventualmente dalla legge per particolari figure professionali e per il periodo di vigenza del presente accordo, puo' accedere ai concorsi, senza riserva di posti, col possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto.
2. Per il personale direttivo in servizio alla data del 30 settembre 1975 e' consentito l'accesso alla dirigenza alle stesse condizioni di cui sopra limitatamente al primo bando di concorso bandito successivamente alla emanazione del decreto presidenziale attuativo del presente accordo.
Art. 44 Norma finale
1. Il presente accordo sostituisce a tutti gli effetti la normativa di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191, e 7 novembre 1980, n. 810, ove non espressamente da esso richiamata.