Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 296 del 1985
Massime (2)
Massima n. 11192
- Edilizia ed urbanistica
- Regime dell'indennità di esproprio
- Determinazione
- Criteri
- Norma impugnata già dichiarata parzialmente illegittima
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 e successive modificazioni, sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - sotto il profilo che la norma, nel dettare i criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio, impone di considerare i terreni espropriati come agricoli, prescindendo dalle effettive caratteristiche del bene ablato, in quanto la medesima questione è stata già esaminata sotto gli stessi profili della Corte che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale (limitatamente al regime dell'indennità di esproprio, previsto per le aree comprese nel centro edificato o altrimenti provviste, in relazione alle oggettive caratteristiche del bene ablato, dell'attitudine edificatoria) del primo comma di detto art. 12, al quale va circoscritta, come quella allora decisa, l'attuale questione. - S. 231/1984.
Norme impugnate
- art. 12, comma 1, legge provinciale Bolzano 20 agosto 1972, n. 15
Parametri
Massima n. 11193
- Edilizia ed urbanistica
- Regime delle zone di espansione edilizia
- Assunta disparità di trattamento tra proprietari conseguente alla incostituzionalità delle norme sull'indennità di esproprio
- Questione già dichiarata inammissibile
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, sollevata - in via subordinata all'accoglimento della precedente - in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, sotto il profilo che se il valore urbanistico dei beni ablati torna ad avere rilevanza ai fini della determinazione della indennità di esproprio, dovrebbe considerarsi che, nelle zone di espansione, il terreno della comunione coatta, restituito ai proprietari, in quanto residuato allo stralcio di quello destinato all'edilizia abitativa agevolata, viene ad acquistare un pregio più elevato, con la conseguente illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui non detrae dall'indennizzo, a mo' di compensazione, l'ingiustificata locupletazione, conseguita dall'espropriato, mediante la restituzione del suolo non utilizzato per fini pubblici. Anche tale questione, sotto gli stessi profili, è stata infatti già esaminata dalla Corte, che ne ha dichiarato l'inammissibilità in quanto le conseguenze ipotizzate nelle ordinanze non si verificherebbero necessariamente, bensì solo se e in quanto il legislatore altoatesino, nel ridefinire il regime indennitario a seguito dell'illegittimità costituzionale pronunziata a proposito dell'art. 12, primo comma, non tenesse conto del trattamento di favore che si assumeva riservato ai terreni e ai soggetti espropriati nelle zone di espansione. - S. n. 231/1984.
Norme impugnate
- art. 24, comma 1, legge provinciale Bolzano 20 agosto 1972, n. 15
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12, primo comma, e 24, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 ("Legge di riforma dell'edilizia abitativa") e successive modificazioni, promossi con ordinanze emesse rispettivamente il 15 maggio, il 26 giugno, il 12 giugno, il 17 aprile (n. 2 ord.), 19 giugno e 3 luglio 1984 dalla Corte di Appello di Trento ed iscritte ai nn. 996, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060 e 1061 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 32 bis, 34 bis, 38 bis e 47 bis dell'anno 1985;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Antonio La Pergola.
punto 1
Ritenuto che:
1.1 - la Corte d'Appello di Trento, con le sette ordinanze indicate in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo e terzo comma, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 e successive modificazioni ("Legge di riforma dell'edilizia abitativa"), in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.;
1.2 - il giudice rimettente, premesso che nei giudizi di merito, tutti concernenti opposizione alla determinazione dell'indennità di esproprio, vengono in considerazione aree dotate di vocazione edificatoria (donde la rilevanza della questione), deduce che la norma censurata impone, nel dettare i criteri per la determinazione dell'indennità, di considerare i terreni espropriati come agricoli, prescindendo dalle effettive caratteristiche del bene ablato, con il risultato di offendere sia la previsione costituzionale del "serio ristoro" (art. 42 Cost.), sia lo stesso principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), giacché la lamentata disparità di trattamento conseguirebbe a valori indennitari che possono essere "i più vari e i meno logici";
2.1 - nelle ordinanze nn. 996, 1058, 1059, 1060 e 1061/84, il giudice a quo, solleva, in via subordinata all'accoglimento della principale, una seconda questione di legittimità costituzionale, denunciando, sempre in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., l'art. 24, primo comma, della medesima legge provinciale n. 15 del 1972, il quale, nell'ambito della normativa concernente le aree di edilizia agevolata nelle zone di espansione, disciplina l'acquisizione di dette aree da parte del comune;
2.2 - la Corte rimettente rileva che, se il valore urbanistico dei beni ablati tornasse ad avere rilevanza ai fini della determinazione dell'indennità, non potrebbe non tenersi conto del fatto che, nelle zone di espansione, il terreno della comunione coatta, che residua allo stralcio di quello destinato all'edilizia abitativa agevolata ed è restituito ai proprietari, viene perciò stesso ad acquistare un pregio più elevato, in quanto affrancato dal rischio di ulteriori espropriazioni e destinato all'edilizia residenziale privata: con la conseguente illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui non detrae dall'indennizzo, a titolo di compensazione, l'ingiustificata locupletazione conseguita dall'espropriato mediante la restituzione del suolo non utilizzato per fini pubblici;
3. - nei giudizi instaurati con le ordinanze in esame non si sono costituite parti private, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
4. - i giudizi possono, data l'identità delle questioni, essere riuniti e congiuntamente decisi.
punto 2
Considerato che le medesime questioni sono state già esaminate, sotto gli stessi profili, dalla Corte costituzionale. Questo Collegio, con sentenza n. 231, del 1984, ha infatti dichiarato:
a) l'illegittimità costituzionale - limitatamente al regime dell'indennità di esproprio previsto per le aree comprese nel centro edificato o altrimenti provviste, in relazione alle oggettive caratteristiche del bene ablato, dell'attitudine edificatoria - dell'art. 12, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano n.15 del 1972 e successive modificazioni, al quale andava circoscritta la questione sollevata - in quel giudizio, come nelle ordinanze ora in esame - dalla stessa Corte d'Appello di Trento, anche nei confronti del terzo comma dell'art. 12;
b) l'inammissibilità della questione relativa all'art. 24, primo comma, della stessa legge provinciale, in quanto le conseguenze ipotizzate dal giudice a quo non si verificherebbero, come egli ritiene, necessariamente, bensì solo se e in quanto il legislatore altoatesino, nel ridefinire, in conseguenza dell'illegittimità costituzionale allora pronunziata, il regime indennitario, non tenesse conto del trattamento di favore che nelle ordinanze di remissione si assumeva riservato ai terreni e ai soggetti espropriati nelle zone di espansione;
che non vi sono motivi per discostarsi da tali decisioni: il giudice a quo prospetta le questioni con argomentazioni identiche a quelle contenute nelle ordinanze di cui ai giudizi decisi con la citata sentenza n. 231/84.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 ("Legge di riforma dell'edilizia abitativa") e successive modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dalla Corte d'Appello di Trento con tutte le ordinanze indicate in epigrafe;
b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, sollevata dalla Corte di Appello di Trento, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., con le ordinanze nn. 996, 1058, 1059, 1060 e 1061 del 1984.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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