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Sez. L, Sentenza n. 22285 del 30/10/2015 (Rv. 637396 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE | Per giusta causa - Valutazione della gravità della condotta - Limiti - Vincolo fiduciario - Divaricazione dal giudizio disciplinare - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637396-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE

Nel contratto di agenzia, il recesso per giusta causa implica una valutazione della gravità della condotta correlata alla maggiore intensità del carattere fiduciario del rapporto, tanto da giustificare una divaricazione dal giudizio dato in sede disciplinare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha riconosciuto la legittimità di un recesso per giusta causa di un titolare di agenzia che aveva inserito, nelle classi di merito di alcune polizze assicurative, autoattestazioni di rischio degli assicurati successivamente disconosciute dalle relative compagnie assicuratrici, benché tale condotta non fosse stata ritenuta rilevante nel procedimento disciplinare innanzi alla commissione Albo Agenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1748, Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)