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Sez. 3, Sentenza n. 4518 del 21/05/1997 (Rv. 504575 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - CASI - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE AD ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI, DI INTERESSE TURISTICO, PROFESSIONALI | Eventuale esecuzione di opere edilizie necessarie ad assicurare la destinazione - Possesso della licenza edilizia - Condizione per l'esercizio dell'azione di rilascio - Esclusione - Onere probatorio del locatore - Disciplina ex. art. 29 lett. C della legge 392 del 1973 - Esecuzione di opere edilizie - Possesso della licenza edilizia - Necessità.
Stato
decisa il 1997-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504575-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - CASI - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE AD ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI, DI INTERESSE TURISTICO, PROFESSIONALI

In tema di recesso del locatore dal contratto di locazione concernente immobile adibito ad uso non abitativo, ai sensi dell'art. 29 legge 27 luglio 1978 n. 392, mentre nel caso contemplato dalla lett. c) del richiamato articolo, l'esecuzione di opere edilizie (ristrutturazione o completo restauro) sull'immobile locato, costituisce lo scopo unico ed immediato dell'azione del locatore volta a conseguire la declaratoria di legittimità del recesso, nell'ipotesi riconducibile alla previsione della lett. b) scopo diretto e primario dell'azione è il soddisfacimento dell'interesse del locatore di destinare l'immobile all'esercizio di una delle attività indicate nell'art. 27, avendo carattere accessorio e strumentale rispetto allo scopo indicato l'eventuale esecuzione di opere edilizie che possa rendersi necessaria per assicurare la destinazione stessa. In quest'ultimo caso, il possesso della licenza o concessione edilizia non costituisce condizione necessaria dell'azione di rilascio, sempreché il locatore dimostri la serietà dell'intento di adibire l'immobile all'attività indicata e, quindi, anche la realizzabilità tecnica e giuridica di quell'intento.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)