Sez. 5 - , Ordinanza n. 1348 del 18/01/2019 (Rv. 652267 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Accertamento induttivo – Attività svolta a seguito di scritto anonimo – Legittimità – Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE
In tema di accertamento induttivo, lo scritto anonimo – pur se inutilizzabile ai fini della prova dei fatti in esso rappresentati - ben può costituire l'innesco di attività volte all'assunzione di dati conoscitivi anche in assenza di elementi di riscontro, in attuazione di un principio che, affermato nella materia penale, nella quale è ritenuto compatibile con le garanzie riconosciute all'indagato, a maggior ragione può essere riconosciuto in sede tributaria.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)