Sez. 1, Sentenza n. 26203 del 17/06/2009 Cc. (dep. 24/06/2009) Rv. 243825 - 01
ESECUZIONE - IN GENERE | Ordine di esecuzione - Sospensione - Limiti di pena - Riduzione per indulto - Computo - Necessità .
ESECUZIONE - IN GENERE
Ai fini della determinazione del limite massimo di pena entro cui va disposta la sospensione dell'ordine di esecuzione di cui all'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., il P.M. deve tener conto della detrazione dovuta all'indulto, per il quale risultino sussistenti tutte le condizioni di applicabilità , indipendentemente dalla già avvenuta adozione del relativo provvedimento da parte del giudice. (Conf. sez. I, 4 giugno 2009 n. 24942, Turiello, n.m.)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)