Sez. 1, Sentenza n. 2787 del 22/11/1966 (Rv. 325308 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - RISARCIMENTO DEL DANNO.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - RISARCIMENTO DEL DANNO.*
Nell'ipotesi in cui l'obbligazione dedotta, pur avendo per oggetto una somma d+ danaro, debba essere, come in tema di risarcimento dei danni, accertata e liquidata, si rende applicabile l'ultimo comma dell'art. 1182 cod.civ., che indica come luogo di pagamento il domicilio del debitore. (Cfr. 321124 - 1613-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)