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Sez. 1, Sentenza n. 6652 del 16/12/1981 (Rv. 417510 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - TRATTA - TRATTA GARANTITA MEDIANTE CESSIONE DI CREDITO DERIVANTE DA FORNITURA - AZIONE DELLA BANCA PORTATRICE DEL TITOLO - NATURA - ONERE PROBATORIO - SPETTANZA ALLA BANCA - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1981-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417510-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - TRATTA - TRATTA GARANTITA MEDIANTE CESSIONE DI CREDITO DERIVANTE DA FORNITURA - AZIONE DELLA BANCA PORTATRICE DEL TITOLO - NATURA - ONERE PROBATORIO - SPETTANZA ALLA BANCA - OGGETTO.*

La banca che agisce quale portatrice di cambiale tratta garantita mediante cessione di credito derivante da fornitura, ai sensi dell'art. 1 R.d.l. 21 settembre 1933 n. 1345, convertito in legge 15 gennaio 1934 n. 48, poiché non è titolare nei confronti del trattario (debitore ceduto), che non abbia accettato la cambiale, di Azione cambiaria, ma soltanto dell'Azione causale derivante dalla cessione del credito relativo alle forniture, in caso di contestazione, ha l'Onere di provare il rapporto fondamentale che ha dato origine al sorgere del credito azionato nei confronti del trattario, il cui silenzio non può valere per sè solo come accettazione della tratta, né come riconoscimento del debito. (Conf 6458/80, mass n 410215).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1263, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. Legge 21/09/1933 num. 1345 art. 1, Legge 15/01/1934 num. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)