La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1 1. La misura del sovracanone annuo dovuto, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 , dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzioni di forza motrice, con potenza nominale media superiore a chilowatt 220, e' rivalutata a lire 4.500 per chilowatt di potenza nominale a decorrere dal 1 gennaio 1980.2 4 6 8 10 12 15 18 17 19 20
2 Il Decreto 13 novembre 1987 (in G.U. 24/11/1987, n. 93) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovraccanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 , e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni di acque per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevato, per il biennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1989 a L. 10.516 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e successive modificazioni".4 Il Decreto 24 novembre 1989 (in G.U. 30/11/1989, n. 280) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 , e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni di acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevato, per il biennio 1 gennaio 1990-31 dicembre 1991 in L. 11.767 (undicimilasettecentosessantasette) per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e successive modificazioni".6 Il Decreto 25 novembre 1991 (in G.U. 21/12/1991, n. 299) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovraccanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 , e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a Kw 220, e' elevato, per il biennio 1 gennaio 1992-31 dicembre 1993 in L. 13.261 (tredicimiladuecentosessantuno) per ogni Kw di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e successive modificazioni".8 Il Decreto 10 novembre 1993, (in G.U. 16/11/1993, n. 269), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 , e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevato, per il biennio 1 gennaio 1994-31 dicembre 1995 in L. 14.521 (quattordicimilacinquecentoventuno) per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e successive modificazioni".10 Il Decreto 28 novembre 1995 (in G.U. 21/12/1995, n. 297) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 , e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevato, per il biennio 1 gennaio 1996-31 dicembre 1997 in L. 15.944 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e successive modificazioni".12 Il Decreto 27 novembre 1997 (in G.U. 09/01/1998, n. 6) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 , e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevata, per il biennio 1 gennaio 1998-31 dicembre 1999, da L. 15.944 a L. 16.677 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e successive modificazioni".15 Il Decreto 21 dicembre 1999 (in G.U. 04/01/2000, n. 2) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 , e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a KW 220, e' elevata, per il biennio 1o gennaio 2000-31 dicembre 2001, da L. 16.677 a L. 17.261 per ogni KW di potenza nominate media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e successive modificazioni".18 La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 27 comma 10 ) che "A decorrere dal 1 gennaio 2002 le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 ."17 Il Decreto 11 dicembre 2001 (in G.U. 21/12/2001, n. 296) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 , e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevata, per il biennio 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2003, da L. 17.261 a L. 18.176 pari ad Euro 9,39 per ogni kw di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e successive modificazioni".19 Il Decreto 2 maggio 2002 (in G.U. 17/08/2002, n. 192) nel modificare l'art. 1, comma 1 del Decreto 11 dicembre 2001 (in G.U. 21/12/2001, n. 296) ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A modifica del decreto n. 10158 dell'11 dicembre 2001 citato nelle premesse, la misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 , e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a KW 270 e' elevata, per il biennio 1° gennaio 2002-31 dicembre 2003, a 13 euro per ogni KW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e successive modificazioni".20 La L. 28 dicembre 2001, n. 448 come modificata dalla L. 27 dicembre 2002, n.289 ha disposto (con l'art. 27 comma 10 ) che "a decorrere dal 1 gennaio 2003, le basi di calcolo dei sovracanoni di cui al comma 10 del presente articolo , sono fissate rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro".Art. 2 1. Con la stessa decorrenza i sovracanoni previsti dall'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e successive modificazioni, sono conferiti nella misura fissa di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni di acqua con potenza superiore a chilowatt 220.1 3 5 7 9 11 13 14 16 21
2. Il riparto del gettito annuo puo' avvenire con accordo diretto, ratificato con decreto del Ministro delle finanze, fra i comuni e le province beneficiarie del sovracanone.
3. In caso di mancato accordo lo stesso Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, procedera' d'ufficio alla liquidazione e ripartizione delle somme.
4. Per le concessioni per le quali abbia gia' avuto luogo la liquidazione del sovracanone alla data di entrata in vigore della presente legge , lo stesso sovracanone verra' automaticamente conferito nella misura fissa di cui al primo comma del presente articolo e con eguale decorrenza. Il riparto del gettito stabilito tra i beneficiari non subisce modificazioni, salvo l'accoglimento di motivate richieste dei beneficiari medesimi.18 20
1 Il Decreto 26 novembre 1985 (in G.U. 04/12/1985, n. 285) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma , della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , viene elevata, per il periodo dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987, a L. 2.532 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220".3 Il Decreto 25 novembre 1987 (in G.U. 09/12/1987, n. 287) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma , della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , viene elevata, per il periodo dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989, a L. 2.802 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220".5 Il Decreto 25 gennaio 1990 (in G.U. 13/02/1990, n. 36) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma , della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , viene elevata, per il periodo dal 1 gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, a L. 3135 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220".7 Il Decreto 7 agosto 1992 (in G.U. 01/09/1992, n. 205) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma , della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , viene elevata per il periodo dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1993 a L. 3.535 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza superiore a chilowatt 220".9 Il Decreto 1 febbraio 1994 (in G.U. 17/02/1994, n. 39) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma , della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , viene elevata per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 a L. 3.871 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza superiore a chilowatt 220".11 Il Decreto 26 gennaio 1996 (in G.U. 16/02/1996, n. 39) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma , della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , viene elevata per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1997 a L. 4.250 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza superiore a chilowatt 220".13 Il Decreto 16 gennaio 1998 (in G.U. 03/02/1998, n. 27) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma , della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , viene elevata per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 a L. 4.445 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza superiore a chilowatt 220".14 Il Decreto 30 novembre 1999 (in G.U. 16/12/1999, n. 294) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma , della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , viene elevata per il periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2001 a L. 4.601 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza superiore a chilowatt 220".16 Il Decreto 26 novembre 2001 (in G.U. 11/12/2001, n. 287) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma , della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , viene elevata per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 a Euro 2,50 (equivalenti a L. 4.845) per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media superiore a chilowatt 220".21 Il Decreto 27 novembre 2003 (in G.U. 31/12/2003, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma , della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 a Euro 4,73 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media superiore a chilowatt 220".18 La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 27 comma 10 ) che "A decorrere dal 1 gennaio 2002 le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 , sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 ."20 La L. 27 dicembre 2002, n. 289 nel modificare l'art. 27, comma 10 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha conseguentemente disposto (con l'art. 31 comma 10 ) che "a decorrere dal 1 gennaio 2003, le basi di calcolo dei sovracanoni di cui al comma 10 del presente articolo , sono fissate rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro".Art. 3 1. Il Ministro dei lavori pubblici per il sovracanone di cui all'articolo 1 e il Ministro delle finanze per il sovracanone di cui all'articolo 2 della presente legge provvedono ogni biennio, con decorrenza 1 gennaio 1982, alla revisione delle misure degli stessi sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita.
2. I due provvedimenti devono essere emanati entro il 30 novembre dell'anno precedente alla decorrenza di ogni biennio.
Art. 4 1. La lettera b) del nono comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 , deve essere interpretata nel senso che il sovracanone decorre dalla data di entrata in funzione, anche parziale, degli impianti; negli altri casi, pur in pendenza del decreto di concessione.
Art. 5 1. Le regioni, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione , acquisito l'assenso della maggioranza dei comuni e sentite le comunita' montane, possono sciogliere i consorzi per i bacini imbriferi montani, trasferendone alle comunita' montane, funzioni, beni mobili ed immobili, attivita' e passivita', rapporti giuridici, mezzi finanziari e proventi derivanti dai sovracanoni e stabilendo le modalita' con le quali i comuni non ricadenti nel territorio di comunita' montane, gia' consorziati e non, introitano i sovracanoni loro spettanti.
2. Nel caso di comuni non appartenenti a consorzi ma situati nel territorio di comunita' montane, l'introito del sovracanone e' attribuito alla comunita' montana a richiesta dei comuni interessati.
3. Gli introiti previsti dalla presente legge vengono utilizzati dai Consorzi per i bacini imbriferi montani, secondo le indicazioni fornite dalle comunita' montane sulla base dei loro piani o programmi.
Art. 6 1. Per le province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 .
La presente legge , munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 dicembre 1980 PERTINI FORLANI - NICOLAZZI - REVIGLIO Visto, il Guardasigilli: SARTI