Sez. U, Sentenza n. 651 del 20/01/1993 (Rv. 480352 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Consiglio di Stato | Decisione - Interesse legittimo del concessionario al rinnovo della concessione - Sussistenza - Riconoscimento - Ricorso per cassazione - Insussistenza di un interesse legittimo perché di mero fatto - Denuncia - Inammissibilità.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Consiglio di Stato
Le decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sono soggette al controllo della Corte di Cassazione soltanto per motivi attinenti alla giurisdizione, riguardanti cioè l'individuazione del giudice legittimato alla decisione della causa, restando escluso ogni sindacato sul modo di esercizio della funzione giurisdizionale, quale è quello implicato dalla denuncia di improponibilità assoluta della domanda di cui trattasi, per mancanza nell'ordinamento di una norma astrattamente idonea al riconoscimento ed alla tutelabilità della posizione soggettiva fatta valere in giudizio. Ne consegue che il suddetto rimedio non è esperibile avverso la decisione del giudice amministrativo che riconosca la sussistenza di un interesse legittimo del concessionario al rinnovo della concessione, per denunciare l'insussistenza di siffatta situazione giuridica soggettiva e la configurabilità, in suo luogo, di un interesse di mero fatto, sulla base della particolare disciplina del rinnovo stesso (nella specie, l'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, nella parte in cui dispone che l'istanza di rinnovo deve essere proposta almeno sei mesi prima della scadenza della precedente concessione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 639 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)