Sez. 1, Sentenza n. 2340 del 18/04/1995 Cc. (dep. 31/05/1995) Rv. 201296 - 01
Prove - Mezzi di prova - Testimonianza - Testimonianza indiretta | Divieti e limitazioni - Operatività nella fase delle indagini preliminari - Esclusione - Conseguenze in materia di misure cautelari.
Prove - Mezzi di prova - Testimonianza - Testimonianza indiretta
Nella fase delle indagini preliminari, essendo questa destinata all'acquisizione non di prove, ma di fonti di prova, non sono operanti i divieti e le limitazioni concernenti la testimonianza "de auditu", quali previsti dall'art. 195 cod. proc. pen.. Ne consegue che non perdono efficacia indiziante, ai fini di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. (adozione o mantenimento di misure cautelari), le dichiarazioni accusatorie "de relato" relativamente alle quali non sia intervenuta conferma da parte della fonte cui dette dichiarazioni fanno riferimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)