Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009 sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «contratto di multiproprietà»: un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione;
b) «contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine»: un contratto di durata superiore a un anno ai sensi del quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi;
c) «contratto di rivendita»: un contratto ai sensi del quale un operatore assiste a titolo oneroso un consumatore nella vendita o nell’acquisto di una multiproprietà o di un prodotto per le vacanze di lungo termine;
d) «contratto di scambio»: un contratto ai sensi del quale un consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema di scambio che gli consente l’accesso all’alloggio per il pernottamento o ad altri servizi in cambio della concessione ad altri dell’accesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto di multiproprietà;
e) «operatore»: una persona fisica o giuridica che agisce per i fini connessi alla sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, nonché chiunque agisca in nome o per conto di un operatore;
f) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
g) «contratto accessorio»: un contratto ai sensi del quale il consumatore acquista servizi connessi a un contratto di multiproprietà o a un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine e forniti dall’operatore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e l’operatore;
h) «supporto durevole»: qualsiasi strumento che permetta al consumatore o all’operatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per riferimento futuro per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
i) «codice di condotta»: un accordo o un insieme di regole che non è imposto dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento degli operatori che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori d’attività specifici;
j) «responsabile del codice»: qualsiasi soggetto, compresi un operatore o un gruppo di operatori, responsabile dell’elaborazione e della revisione di un codice di condotta e/o del controllo dell’osservanza del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo.
2. Nel calcolo della durata di un contratto di multiproprietà o di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, quale definito al paragrafo 1, rispettivamente alle lettere a) e b), si tiene conto di qualunque disposizione del contratto che ne consenta il rinnovo tacito o la proroga.
Art. 3 Pubblicità
1. Gli Stati membri garantiscono che ogni pubblicità specifichi la possibilità di ottenere le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e indichi dove ottenerle.
2. Se un contratto di multiproprietà, un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio viene offerto al consumatore in persona nell’ambito di una promozione o di un’iniziativa di vendita, l’operatore indica chiaramente nell’invito lo scopo commerciale e la natura dell’evento.
3. Le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono a disposizione del consumatore in qualsiasi momento durante l’evento.
4. Una multiproprietà o un prodotto per le vacanze di lungo termine non sono commercializzati o venduti come investimenti.
Art. 4 Informazioni precontrattuali
1. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un’offerta, l’operatore fornisce al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e sufficienti, secondo le seguenti modalità:
a) nel caso di un contratto di multiproprietà, tramite il formulario informativo di cui all’allegato I e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
b) nel caso di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, tramite il formulario informativo di cui all’allegato II e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
c) nel caso di un contratto di rivendita, tramite il formulario informativo di cui all’allegato III e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
d) nel caso di un contratto di scambio, tramite il formulario informativo di cui all’allegato IV e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite a titolo gratuito dall’operatore su carta o altro supporto durevole facilmente accessibile al consumatore.
3. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano redatte nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a scelta di quest’ultimo, purché si tratti di una lingua ufficiale della Comunità.
Art. 5 Il contratto di multiproprietà, relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, di rivendita e di scambio
1.
Gli Stati membri garantiscono che il contratto sia redatto per iscritto, su carta o altro supporto durevole, e nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a scelta di quest’ultimo, purché si tratti di una lingua ufficiale della Comunità.
Tuttavia, lo Stato membro in cui risiede il consumatore può chiedere in aggiunta che:
a) in ogni caso il contratto sia fornito al consumatore nella lingua o in una delle lingue di tale Stato membro, purché si tratti di una lingua ufficiale della Comunità;
b) nel caso di un contratto di multiproprietà relativo a un bene immobile specifico, l’operatore fornisca al consumatore una traduzione conforme del contratto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui è situato l’immobile, purché si tratti di una lingua ufficiale della Comunità.
Lo Stato membro sul cui territorio l’operatore effettua le sue attività di vendita può chiedere che, in ogni caso, il contratto sia fornito al consumatore nella sua lingua o in una delle sue lingue, purché si tratti di una lingua ufficiale della Comunità.
2.
Le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, formano parte integrante del contratto e non possono essere modificate salvo qualora vi sia l’accordo esplicito delle parti oppure qualora le modifiche siano causate da circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dall’operatore, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta diligenza.
Tali modifiche sono comunicate al consumatore su carta o altro supporto durevole a lui facilmente accessibile, prima della conclusione del contratto.
Il contratto indica espressamente tali modifiche.
3. Oltre alle informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, il contratto include:
a) l’identità, il luogo di residenza e la firma di ciascuna delle parti; nonché
b) la data e il luogo di conclusione del contratto.
4.
Prima della conclusione del contratto, l’operatore attira esplicitamente l’attenzione del consumatore sull’esistenza del diritto di recesso, sulla durata del periodo di recesso di cui all’articolo 6 e sul divieto di versare acconti durante il periodo di recesso di cui all’articolo 9.
Le clausole contrattuali corrispondenti vengono firmate separatamente dal consumatore.
Il contratto include un formulario di recesso separato, come riportato nell’allegato V, inteso ad agevolare l’esercizio del diritto di recesso in conformità dell’articolo 6.
5. Il consumatore riceve una copia o più copie del contratto all’atto della sua conclusione.
Art. 6 Diritto di recesso
1. Oltre ai mezzi di ricorso a disposizione del consumatore ai sensi del diritto nazionale in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono che al consumatore sia concesso un periodo di quattordici giorni di calendario per recedere, senza indicarne le ragioni, dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine e dal contratto di rivendita o di scambio.
2. Il periodo di recesso si calcola:
a) dal giorno della conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante; o
b) dal giorno in cui il consumatore riceve il contratto o qualsiasi contratto preliminare vincolante, se posteriore alla data di cui alla lettera a).
3.
Il periodo di recesso scade:
a) dopo un anno e quattordici giorni di calendario a decorrere dalla data di cui al paragrafo 2 del presente articolo se il formulario di recesso separato previsto all’articolo 5, paragrafo 4, non è stato compilato dall’operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole;
b) dopo tre mesi e quattordici giorni di calendario a partire dalla data di cui al paragrafo 2 del presente articolo se le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, incluso il formulario informativo applicabile di cui agli allegati da I a IV, non sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole.
Inoltre gli Stati membri prevedono sanzioni appropriate ai sensi dell’articolo 15, in particolare nel caso in cui, alla scadenza del periodo di recesso, l’operatore non abbia ottemperato agli obblighi di informativa previsti dalla presente direttiva.
4. Se il formulario di recesso separato previsto all’articolo 5, paragrafo 4, è stato compilato dall’operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro un anno dalla data di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tale formulario. Analogamente, se le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, incluso il formulario informativo applicabile di cui agli allegati da I a IV, sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro tre mesi dal giorno di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tali informazioni.
5. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto al consumatore congiuntamente e contestualmente al contratto di multiproprietà, ai due contratti si applica un unico periodo di recesso conformemente al paragrafo 1. Il periodo di recesso per i due contratti è calcolato secondo le disposizioni del paragrafo 2 quali applicabili al contratto di multiproprietà.
Art. 7 Modalità di esercizio del diritto di recesso
Ove il consumatore intenda esercitare il diritto di recesso, entro la scadenza dello stesso periodo di recesso notifica all’operatore, su carta o altro supporto durevole, la propria decisione di recedere. Il consumatore può utilizzare il formulario di recesso di cui all’allegato V fornito dall’operatore a norma dell’articolo 5, paragrafo 4. Il termine è rispettato se la comunicazione è inviata prima della scadenza del periodo di recesso.
Art. 8 Effetti dell’esercizio del diritto di recesso
1. L’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore pone fine all’obbligo delle parti di eseguire il contratto.
2. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore non sostiene alcuna spesa né è debitore del valore corrispondente all’eventuale servizio reso prima del recesso.
Art. 9 Acconti
1. Gli Stati membri garantiscono che per i contratti di multiproprietà, relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine e di scambio sia vietato qualunque versamento di danaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l’accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a favore dell’operatore o di un terzo prima della fine del periodo di recesso in conformità dell’articolo 6.
2. Gli Stati membri garantiscono che per i contratti di rivendita sia vietata qualunque forma di versamento di danaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l’accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito del debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a favore dell’operatore o di un terzo prima che la vendita abbia effettivamente luogo o che sia posta fine in altro modo al contratto di rivendita.
Art. 10 Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine
1. Per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, il pagamento è effettuato secondo scadenze scaglionate. È vietato qualsiasi pagamento del prezzo specificato nel contratto che non sia conforme al piano di pagamento scaglionato. I pagamenti, comprese le quote di affiliazione, sono ripartiti in rate annuali, ciascuna di pari valore. L’operatore invia una richiesta scritta di pagamento, su carta o altro supporto durevole, almeno quattordici giorni di calendario prima di ciascuna data di esigibilità.
2. A partire dal secondo pagamento rateale, il consumatore può porre fine al contratto senza incorrere in penali dando preavviso all’operatore entro quattordici giorni di calendario dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata. Tale diritto non incide sul diritto di risolvere il contratto ai sensi della normativa nazionale in vigore.
Art. 11 Risoluzione dei contratti accessori
1. Gli Stati membri garantiscono che l’esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto di multiproprietà o dal contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine comporti automaticamente e senza alcuna spesa per il consumatore la risoluzione di tutti i contratti di scambio ad esso accessori e di qualsiasi altro contratto accessorio.
2. Fatto salvo l’articolo 15 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori10, se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore dall’operatore o da un terzo in base a un accordo fra il terzo e l’operatore, il contratto di credito è risolto senza costi per il consumatore qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, o dal contratto di rivendita o di scambio.
3. Gli Stati membri stabiliscono norme dettagliate per la risoluzione di tali contratti.
Art. 12 Carattere imperativo della direttiva e applicazione in casi internazionali
1. Gli Stati membri garantiscono che, ove la legge applicabile al contratto sia quella di uno Stato membro, i consumatori non possano rinunciare ai diritti conferiti loro dalla presente direttiva.
2. Ove la legge applicabile sia quella di un paese terzo, i consumatori non possono essere privati della tutela garantita dalla presente direttiva come applicata nello Stato membro del foro se:
uno qualsiasi dei beni immobili interessati è situato sul territorio di uno Stato membro; o
nel caso di un contratto non direttamente collegato a beni immobili, l’operatore svolge attività commerciali o professionali in uno Stato membro o dirige tali attività, con qualsiasi mezzo, verso uno Stato membro e il contratto rientra nell’ambito di dette attività.
Art. 13 Ricorso giudiziario e amministrativo
1. Gli Stati membri vigilano affinché, nell’interesse dei consumatori, siano previsti mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva da parte degli operatori.
2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni in base alle quali uno o più dei seguenti organismi, determinati dalla legislazione nazionale, hanno facoltà di adire, secondo il diritto nazionale, i giudici o gli enti amministrativi competenti per l’applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva:
a) autorità ed enti pubblici o loro rappresentanti;
b) organizzazioni di consumatori aventi un interesse legittimo a proteggere i consumatori;
c) associazioni di categoria aventi un interesse legittimo ad agire.
Art. 14 Informazioni per i consumatori e ricorso extragiudiziale
1.
Gli Stati membri adottano le misure appropriate per informare i consumatori delle leggi nazionali di attuazione della presente direttiva e se del caso incoraggiano gli operatori e i responsabili dei codici a informare i consumatori dei propri codici di condotta.
La Commissione incoraggia l’elaborazione a livello comunitario, in particolare da parte di organismi, organizzazioni e associazioni professionali, di codici di condotta volti ad agevolare l’applicazione della presente direttiva in conformità del diritto comunitario. Essa incoraggia altresì gli operatori e le rispettive organizzazioni professionali a informare i consumatori in merito a tali codici eventualmente ricorrendo anche a un contrassegno specifico.
2. Gli Stati membri incoraggiano l’elaborazione di procedure adeguate ed efficaci di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie in materia di consumo nel quadro della presente direttiva ed esortano, se del caso, gli operatori e le rispettive organizzazioni professionali a informare i consumatori dell’esistenza di tali procedure.
Art. 15 Sanzioni
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano comminate sanzioni appropriate qualora l’operatore non rispetti le disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva.
2. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
Art. 16 Attuazione
1.
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 23 febbraio 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 23 febbraio 2011.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 17 Riesame
Entro il 23 febbraio 2014, la Commissione riesamina la presente direttiva e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio.
Se necessario, essa avanza nuove proposte per adeguare la direttiva agli sviluppi intervenuti nel settore.
La Commissione può chiedere informazioni agli Stati membri e alle autorità nazionali di regolamentazione.
Art. 18 Abrogazione
La direttiva 94/47/CE è abrogata.
I riferimenti alla direttiva abrogata s’intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato VI.
Art. 19 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 20 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 14 gennaio 2009. Per il Parlamento europeo Il presidente H.-G. Pöttering Per il Consiglio Il presidente A. Vondra