Sez. 3, Ordinanza n. 7883 del 22/03/2024 (Rv. 670529-01)
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - CONTABILITA' - MANDATI DI PAGAMENTO | Servizio di tesoreria - Applicabilità della disciplina del mandato - Conseguenze - Istruzioni del mandante incongrue - Obblighi di comunicazione del tesoriere - Sussistenza - Fattispecie. MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - MANDATO TACITO - DILIGENZA DEL MANDATARIO - In genere.
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - CONTABILITA' - MANDATI DI PAGAMENTO
Al rapporto che si instaura fra l'ente locale ed il servizio di tesoreria si applica la disciplina del mandato, che impone al mandatario di eseguire le istruzioni con la diligenza tipica che il rapporto richiede e che la stessa professionalità del mandatario impone, con la conseguenza che, in caso di indicazioni incongrue da parte del mandante, è obbligo del tesoriere rilevare e comunicare al mandante l'incongruenza o l'errore commesso. (Nella specie, la S.C., accogliendo il ricorso, ha affermato la responsabilità del tesoriere il quale, nell'ambito di una procedura di pignoramento presso terzi, pur avendo ricevuto dal Comune, terzo pignorato, l'ordine di eseguire due distinti bonifici, l'uno in favore del creditore pignorante, per la somma pignorata, e l'altro nei confronti del debitore esecutato, per il residuo dovuto, non aveva rilevato l'incongruità dell'indicazione del
medesimo codice "iban" per entrambi ed aveva così effettuato un unico bonifico dell'intero importo a favore del debitore esecutato, esponendo l'ente locale ad una ulteriore richiesta di pagamento da parte del creditore).
Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1708, Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 1717, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 325
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)