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Sez. 3, Sentenza n. 6216 del 16/11/1988 (Rv. 460563 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - LOCAZIONE DI IMMOBILI - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - GIUDIZIO INSTAURATO PER LA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DI UNA LOCAZIONE - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA PER MATERIA DA PARTE DEL TRIBUNALE ADITO IN ORDINE ALLA PREVIA DETERMINAZIONE DEL CANONE - RIASSUNZIONE TEMPESTIVA DINANZI AL CONCILIATORE - INCONTESTABILITÀ DELLA COMPETENZA DI QUEST'ULTIMO GIUDICE EX ART. 45, COMMA SECONDO, DELLA PREDETTA LEGGE.*
Stato
decisa il 1988-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460563-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - LOCAZIONE DI IMMOBILI - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - GIUDIZIO INSTAURATO PER LA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DI UNA LOCAZIONE - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA PER MATERIA DA PARTE DEL TRIBUNALE ADITO IN ORDINE ALLA PREVIA DETERMINAZIONE DEL CANONE - RIASSUNZIONE TEMPESTIVA DINANZI AL CONCILIATORE - INCONTESTABILITÀ DELLA COMPETENZA DI QUEST'ULTIMO GIUDICE EX ART. 45, COMMA SECONDO, DELLA PREDETTA LEGGE.*

Allorquando in un giudizio instaurato per la risoluzione per inadempimento di una locazione, l'adito tribunale dichiari la propria incompetenza per materia in ordine alla previa Determinazione del canone, indicando, nel vigore dell'art. 45 comma secondo legge 27 luglio 1978 n. 392, nel conciliatore il giudice competente a conoscerne, senza che al riguardo venga proposto regolamento di Competenza, la riassunzione tempestiva di detta causa davanti al conciliatore, comporta che la Competenza di questi diviene incontestabile a norma dell'art. 44 cod. proc. civ., giacché la ripartizione tra conciliatore e pretore della Competenza già preveduta dal citato art. 45, comma secondo, va risolta in base ad un criterio di valore e non di materia. (Conf 2381/1985, mass n 440239, sull'ultima parte della massima; (Conf 2662/1980, mass n 406419, sull'ultima parte della massima).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)