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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 80 del 1968

Decisione
decisa il 1968-06-20, depositata il 1968-06-27
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:80
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 2922

  • Stampa
  • Giornalista
  • Ordinamento della professione
  • Legge 3 febbraio 1963, n. 69, art. 45
  • Non viola l'art. 21 della costituzione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 legge 3 febbraio 1963, n. 69, in riferimento all'art. 21 Cost. - sollevata dall'ordinanza trib. Milano 13 dicembre 1967, g.u. 30 marzo 1968, n. 84 - essendo stata già decisa dalla sentenza n. 11 del 1968.

Norme impugnate

  • art. 45 legge 3 febbraio 1963, n. 69

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, contenente norme sull'ordinamento della professione di giornalista, promosso con ordinanza del 13 dicembre 1967 del Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Saulle Mario e la S.p.a. Ponzoni editore, iscritta al n. 31 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 84 del 30 marzo 1968. Udita nella camera di consiglio del 12 giugno 1968 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Milano ha sollevato la predetta questione in riferimento all'art. 21 della Costituzione; che l'ordinanza è stata regolarmente notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle due Camere e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale; che nel presente giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato; che nell'atto di deduzioni depositato il 19 marzo 1968 l'Avvocatura ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;
punto 2
Considerato che la questione proposta fu già decisa con sentenza n. 11 del 23 marzo 1968; che con detta sentenza la Corte accertò che l'art. 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, non contrasta con l'art. 21 della Costituzione; che non sono state addotte e non sussistono ragioni che inducano a discostarsi da tale decisione;
punto 3
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, relativa all'"ordinamento della professione di giornalista", sollevata dal Tribunale di Milano in riferimento all'art. 21 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1968. ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze