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Sez. 1, Sentenza n. 22348 del 02/11/2015 (Rv. 637748 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE | Trasporto di merci su strada per conto terzi - Regime giuridico della tariffa a forcella di cui al titolo III della l. n. 298 del 1974 e limitazione della responsabilità risarcitoria - Applicabilità - Condizioni - Sussistenza dei presupposti legali per l'applicazione del beneficio - Verifica d'ufficio - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637748-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE

Il trasportatore di cose per conto terzi che pretende di avvalersi del regime giuridico della tariffa a forcella previsto dal titolo III della l. n. 298 del 1974 (per il trasporto di merci su strada), come del relativo beneficio della limitazione della responsabilità risarcitoria in deroga al principio generale dell'art. 1696 c.c., ha l'onere di provare di essere iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e di avere ottenuto l'autorizzazione prescritta per l'esercizio di tale attività, trattandosi di presupposti per l'applicabilità della speciale disciplina della tariffa, la cui prova, per il generale principio dell'art. 2697 c.c., è a carico della parte che pretende di avvalersene. La verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti costitutivi del beneficio in parola deve essere effettuata d'ufficio dal giudice, anche in appello, a prescindere dalla non contestazione degli stessi, ad opera della controparte, nel giudizio di primo grado, valendo il principio della non contestazione per i soli fatti e non per la sussunzione dei fatti nella norma.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 06/06/1974 num. 298 art. 40, Legge 06/06/1974 num. 298 art. 41, Legge 06/06/1974 num. 298 art. 50, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)