Sez. 2, Sentenza n. 4529 del 30/07/1984 (Rv. 436429 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - FATTISPECIE - INTERVENTO IN CAUSE DEL CREDITORE DI UNA DELLE PARTI IN GIUDIZIO PER SORREGGERE LE RAGIONI DEL SUO DEBITORE - VALORE DELLA CAUSA - DETERMINAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - FATTISPECIE - INTERVENTO IN CAUSE DEL CREDITORE DI UNA DELLE PARTI IN GIUDIZIO PER SORREGGERE LE RAGIONI DEL SUO DEBITORE - VALORE DELLA CAUSA - DETERMINAZIONE.*
Ove il creditore di una delle parti intervenga in giudizio per sorreggere le ragioni del suo debitore e non in base ad un suo autonomo diritto, il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese a carico del soccombente, va determinato secondo il valore dei beni contesi tra le parti originarie, e non già in base al valore del credito vantato dall'interventore verso la parte adiuvata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 105, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)