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Sez. 5 - , Sentenza n. 34572 del 30/12/2019 (Rv. 656607 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | "Prima casa" - Acquisto di immobile - Benefici fiscali - Effettiva destinazione ad uso abitativo - Necessità - Vendita del primo immobile - Conservazione dell’agevolazione - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656607-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali, previsti dall'art. 1, comma 6, della legge n. 168 del 1982, per l'acquisto della "prima casa", possono essere conservati soltanto se l'acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione dell'immobile acquistato ad abitazione propria; ne consegue, che la decadenza dall'agevolazione "prima casa", prevista dall'art. 1, nota II bis), comma 4, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, per avere il contribuente trasferito, per atto a titolo oneroso o gratuito, l'immobile acquistato con l'agevolazione medesima prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto, può essere evitata ove, entro un anno dall'alienazione di tale bene, proceda all'acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1982 num. 168 art. 1 com. 6 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 com. 4 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)