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Sez. 2, Ordinanza n. 10858 del 23/04/2026 (Rv. 678555-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Riforma o cassazione della sentenza non definitiva - Conseguenze - Ricorso contro la sentenza definitiva - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio nel giudizio di legittimità.
Stato
decisa il 2026-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678555-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE

La riforma o la cassazione della sentenza non definitiva pone nel nulla le pronunce rese con quella definitiva, in quanto dipendenti dalla sentenza riformata o cassata (ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c.) e determina la sopravvenuta inammissibilità, rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di legittimità, del ricorso proposto contro tale ultima sentenza, per la mancanza, al momento della decisione, del provvedimento impugnabile.

Cod. Proc. Civ. art. 336

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)