diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 36857 del 07/07/2016 Cc. (dep. 05/09/2016) Rv. 268323 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Archiviazione per particolare tenuità del fatto in luogo dei diversi motivi indicati dal P.M. - Mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art. 411, comma primo bis, cod. proc. pen. - Conseguenze - Nullità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268323-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, pronunciato ai sensi dell'art. 411, comma primo, cod. proc. pen., è nullo se emesso senza l'osservanza della speciale procedura prevista al comma primo bis di detta norma, non essendo le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. cod. proc. pen. idonee a garantire il necessario contraddittorio sulla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziato il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto emesso a fronte della richiesta del pubblico ministero per insussistenza del reato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 com. 1 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)