Sez. 3, Sentenza n. 31011 del 18/06/2002 Cc. (dep. 18/09/2002) Rv. 222390 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti - Nozione oggettiva - fattispecie.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Per rifiuto, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore o il detentore si disfi, restando irrilevante se ciò avvenga attraverso lo smaltimento del prodotto ovvero tramite il suo recupero e, inoltre, prescindendosi da ogni indagine sull'intenzione del detentore che abbia escluso ogni riutilizzazione economica della sostanza o dell'oggetto da parte di altre persone (nella specie, la Corte ha negato che potessero rientrare nella nozione di rifiuto due opifici industriali dismessi e abbandonati, che peraltro non presentavano cedimenti o dispersioni nel suolo delle strutture o dei materiali che li componevano).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/02/1997 num. 22 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)