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Sez. 5, Sentenza n. 20880 del 28/10/2004 (Rv. 577877 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Istanza di rimborso - Termine decadenziale ex art. 38 del dPR n. 602 del 1973 - Decorrenza dalla data del versamento - Vizio di illegittimità costituzionale, non ancora dichiarato, della norma invocata nell'istanza di rimborso - Mera difficoltà di fatto all'esercizio del diritto - Configurabilità - Conseguenze - Impedimento al decorso del termine decadenziale - Esclusione - Decorrenza di detto termine dalla pronuncia di incostituzionalità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577877-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

In tema di rimborso delle imposte sui redditi, l'art. 38 del dPR 29 settembre 1973, n. 602, individua il "dies a quo" del termine decadenziale per la presentazione dell'istanza di rimborso nella data del versamento: ad un tal riguardo, l'eventuale vizio di illegittimità costituzionale, non ancora dichiarato, della norma su cui si fonda l'istanza di rimborso costituisce una mera difficoltà di fatto all'esercizio del relativo diritto, poi assicurato dalla norma depurata dall'incostituzionalità, con la conseguenza che tale vizio non impedisce, di per sè, il decorso del predetto termine decadenziale, restando esclusa la possibilità che questo possa, invece, decorrere dalla pubblicazione della pronuncia di illegittimità costituzionale.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Costituzione art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)