Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2502 del 27/01/2022 (Rv. 663865 - 01)
RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE | Danni cagionati dalla fauna selvatica - Sinistro avvenuto all’interno di un Parco nazionale - Titolo di responsabilità ex art. 2043 c.c. - Legittimazione passiva dell'ente Parco - Sussistenza - Legittimazione passiva della Regione - Esclusione - Fondamento.
RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE
In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica all'interno di un Parco nazionale (ente di diritto pubblico sottratto al controllo della Regione e sottoposto a quello del Ministero dell'ambiente), la legittimazione passiva rispetto all'azione ex art. 2043 c.c. del danneggiato compete non già alla Regione ma all'ente Parco, al quale è riservata la funzione di controllo sulla fauna selvatica dalla l. n. 394 del 1991, costituente "lex specialis" rispetto agli artt. 1, 9 e 19 della l. n.157 del 1992, che fissano le competenze generali della Regione nella suddetta materia.
Legge 11/02/1992 num. 157 art. 1 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 9, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 19, Legge 06/12/1991 num. 394 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)