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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1501 del 22/01/2018 (Rv. 647381 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE | Ordinanza sul reclamo ex art. 703, comma 3, c.p.c. - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647381-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza sul reclamo nel procedimento possessorio a struttura eventualmente bifasica, delineata dall'art. 703 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 35 del 2005, conv. in legge n. 80 del 2005, atteso che, in caso di prosecuzione del giudizio di merito, l'ordinanza rimane assorbita nella sentenza, unico provvedimento decisorio, mentre, in caso contrario, l'ordinanza stessa acquista una stabilità puramente endoprocessuale, inidonea al giudicato, o determina una preclusione "pro iudicato" da estinzione del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)