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Sez. 2, Sentenza n. 1392 del 20/03/1978 (Rv. 390765 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - PATTUIZIONE DI PAGAMENTO DEL PREZZO CONTESTUALMENTE ALLA CONSEGNA DELLA MERCE NEL DOMICILIO DELL'ACQUIRENTE - RIFIUTO DELLA COSA VENDUTA E MANCATO PAGAMENTO DEL PREZZO - OBBLIGO DI PAGAMENTO - LUOGO - SPOSTAMENTO AL DOMICILIO DEL VENDITORE.*
Stato
decisa il 1978-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390765-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - PATTUIZIONE DI PAGAMENTO DEL PREZZO CONTESTUALMENTE ALLA CONSEGNA DELLA MERCE NEL DOMICILIO DELL'ACQUIRENTE - RIFIUTO DELLA COSA VENDUTA E MANCATO PAGAMENTO DEL PREZZO - OBBLIGO DI PAGAMENTO - LUOGO - SPOSTAMENTO AL DOMICILIO DEL VENDITORE.*

Qualora in un contratto di vendita sia convenuto che il prezzo debba essere pagato contestualmente alla consegna della merce nel domicilio del compratore, il rifiuto della cosa venduta con il correlativo mancato pagamento del prezzo da parte del compratore stesso fa venir meno il patto di contestualita delle prestazioni ed importa che il pagamento del prezzo - con la conseguente Competenza per territorio per la relativa controversia - debba avvenire al domicilio del venditore a termini del terzo comma dell'art 1498 cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)