Sez. 1, Sentenza n. 3986 del 03/07/1998 Cc. (dep. 30/09/1998) Rv. 211426 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AMNISTIA E INDULTO | Reato continuato - Scissione - Possibilità - Condizioni.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AMNISTIA E INDULTO
Ai fini dell'applicazione dell'amnistia del condono o dell'amnistia è giuridicamente possibile la scissione del reato continuato nelle sue singole componenti qualora l'unificazione si risolva non in un beneficio, ma in un danno per il condannato, incompatibile con l'esigenza del "favor rei", alla quale si ispira la "ratio" dell'istituto previsto dall'art. 81 cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 672 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)