Sez. 1, Sentenza n. 11103 del 27/05/1987 Ud. (dep. 23/10/1987) Rv. 176887 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - IN GENERE - SORVEGLIATO SPECIALE - REATO DI GUIDA SENZA PATENTE PERCHÉ REVOCATA - CONTRAVVENZIONE ALLE PRESCRIZIONI DELLA SORVEGLIANZA SPECIALE - ASSORBIMENTO - ESCLUSIONE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - IN GENERE - SORVEGLIATO SPECIALE - REATO DI GUIDA SENZA PATENTE PERCHÉ REVOCATA - CONTRAVVENZIONE ALLE PRESCRIZIONI DELLA SORVEGLIANZA SPECIALE - ASSORBIMENTO - ESCLUSIONE.*
Al sorvegliato speciale sono imposte delle prescrizioni allo scopo di rafforzare in lui l'Obbligo di osservare scrupolosamente la legge d'ordine pubblico. Pertanto, la violazione di una specifica disposizione di legge - nella specie dell'art. 6 legge 31 maggio 1965, n. 575 in relazione all'art. 80 cod. strad. Per guida senza patente perché revocata - integra la violazione del precetto relativo all'osservanza della legge penale, di cui all'art. 9 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (per contravvenzione con il comportamento sopra indicato, alle prescrizioni imposte con il decreto di sottoposizione alla sorveglianza speciale di P.S.) senza possibilità di ritenere l'assorbimento di tale ultima violazione in quella di guida senza patente. (Conf mass n 123030).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST., DPR 15/06/1959 num. 393 art. 80 CORTE COST., Cod. Strada art. 80 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)