Sez. 2, Sentenza n. 1495 del 07/06/1966 (Rv. 322971 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM) IN GENERE - NOZIONE DI ATTO SCRITTO.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM) IN GENERE - NOZIONE DI ATTO SCRITTO.*
La Forma scritta, quando e richiesta ad substantiam, e elemento costitutivo del contratto nel senso che il documento deve essere l'estrinsecazione formale e diretta della volonta delle parti di concludere un determinato contratto avente una data causa, un dato oggetto e determinate pattuizioni, quindi, da un lato, e necessario che il documento sia stato creato al fine specifico di manifestare per iscritto la volonta delle parti diretta alla conclusione del contratto e, dall'altro che il documento contenga gli elementi essenziali che configurano dal punto di vista giuridico la validita del negozio. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)