Sez. L, Sentenza n. 7383 del 28/03/2014 (Rv. 629994 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Lavoratore a domicilio - Indennità di disoccupazione involontaria - Fruizione - Condizioni - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
Il lavoratore a domicilio non ha diritto, nei periodi di inoccupazione tra una commessa e l'altra, all'indennità di disoccupazione prevista dall'art. 7 del d.l. 21 marzo 1988 n. 86, convertito nella legge n. 160 del 1980, e dall'art. 1 comma 2, del d.l. 29 marzo 1991 n. 108, convertito nella legge n. 108 del 1991, a meno che non vi sia stata estinzione del rapporto di lavoro e conseguente iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento, altrimenti assumendo l'indennità di disoccupazione involontaria una funzione di integrazione dei guadagni del lavoratore non sufficientemente occupato, analoga a quella delle garanzie previdenziali di integrazione salariale, da cui il lavoratore a domicilio è espressamente escluso.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 7 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 108 art. 1 com. 2, Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)