REGOLAMENTO (CEE) N. 1612/68 DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 1968 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità
Testo in vigore al
Parte prima. L'impiego e la famiglia dei lavoratori
Titolo I. Accesso all'impiego
Art. 1
1. Ogni cittadino di uno Stato membro, qualunque sia il suo luogo di residenza, ha il diritto di accedere ad un'attività subordinata e di esercitarla sul territorio di un altro Stato membro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali di detto Stato.
2. Egli gode in particolare, sul territorio di un altro Stato membro, della stessa precedenza riservata ai cittadini di detto Stato, per l'accesso agli impieghi disponibili.
Art. 2
Ogni cittadino di uno Stato membro e ogni datore di lavoro che esercita un'attività sul territorio di uno Stato membro possono scambiare le loro domande e offerte d'impiego, concludere contratti di lavoro e darvi esecuzione, conformemente alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative senza che possano risultarne discriminazioni.
Art. 3
1.
Nel quadro del presente regolamento non sono applicabili le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o le pratiche amministrative di uno Stato membro:
che limitano o subordinano a condizioni non previste per i nazionali la domanda e l'offerta d'impiego, l'accesso all'impiego ed il suo esercizio da parte degli stranieri;
o che, sebbene applicabili senza distinzione di nazionalità, hanno per scopo o effetto esclusivo o principale di escludere i cittadini degli altri Stati membri dall'impiego offerto.
Il disposto del comma precedente non concerne le condizioni relative alle conoscenze linguistiche richieste in relazione alla natura dell'impiego offerto.
2. Fra le disposizioni o pratiche di cui al paragrafo 1, primo comma, sono comprese in particolare quelle che, in uno Stato membro:
a) rendono obbligatorio il ricorso a procedure di reclutamento di manodopera speciali per gli stranieri;
b) limitano o subordinano a condizioni diverse da quelle applicabili ai datori di lavoro che esercitano la loro attività sul territorio di detto Stato l'offerta di impiego per mezzo della stampa o con qualunque altro mezzo;
c) subordinano l'accesso all'impiego a condizioni d'iscrizione agli uffici di collocamento, od ostacolano il reclutamento nominativo di lavoratori, quando si tratta di persone che non risiedono sul territorio di detto Stato.
Art. 4
1. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che limitano, per impresa, per ramo di attività, per regioni o su scala nazionale, il numero o la percentuale degli stranieri occupati non sono applicabili ai cittadini degli altri Stati membri.
2. Quando in uno Stato membro l'attribuzione di qualsiasi vantaggio a talune imprese è subordinata all'impiego di una percentuale minima di lavoratori nazionali, i cittadini degli altri Stati membri sono considerati come lavoratori nazionali, fatte salve le disposizioni della direttiva del Consiglio del 15 ottobre 19636.
Art. 5
Il cittadino di uno Stato membro, che ricerca un impiego sul territorio di un altro Stato membro, vi riceve la stessa assistenza che gli uffici del lavoro di quest'ultimo Stato prestano ai loro cittadini che ricercano un impiego.
Art. 6
1. L'assunzione e il reclutamento di un cittadino di uno Stato membro per un impiego in un altro Stato membro non possono essere subordinati a criteri medici, professionali o altri, discriminatori a motivo della cittadinanza rispetto a quelli applicati ai cittadini dell'altro Stato membro che intendono esercitare la stessa attività.
2. Tuttavia, il cittadino titolare di un'offerta nominativa da parte di un datore di lavoro di uno Stato membro diverso da quello di cui è cittadino può essere sottoposto ad un esame professionale se il datore di lavoro lo richieda espressamente al momento della presentazione dell'offerta.
Titolo II. Esercizio dell'impiego e parità di trattamento
Art. 7
1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.
2. Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.
3. Egli fruisce altresì, allo stesso titolo ed alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali, dell'insegnamento delle scuole professionali e dei centri di riadattamento o di rieducazione.
4. Tutte le clausole di contratti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni collettive concernenti l'accesso all'impiego, l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di licenziamento, sono nulle di diritto nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri.
Art. 8
1.
Il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro gode della parità di trattamento per quanto riguarda l'iscrizione alle organizzazioni sindacali e l'esercizio dei diritti sindacali, ivi compreso il diritto di voto e l'accesso ai posti amministrativi o direttivi di un'organizzazione sindacale; egli può essere escluso dalla partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e dall'esercizio di una funzione di diritto pubblico. Gode inoltre del diritto di eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori nell'impresa.
Queste disposizioni non infirmano le norme legislative o regolamentari che, in taluni Stati membri, accordano diritti più ampi ai lavoratori provenienti da altri Stati membri.
Art. 9
1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro gode di tutti i diritti e vantaggi accordati ai lavoratori nazionali per quanto riguarda l'alloggio, ivi compreso l'accesso alla proprietà dell'alloggio di cui necessita.
2.
Detto lavoratore può iscriversi, nella regione in cui è occupato, allo stesso titolo dei nazionali, negli elenchi dei richiedenti alloggio nelle località ove tali elenchi esistono, e gode dei vantaggi e precedenze che ne derivano.
La sua famiglia, rimasta nel paese di provenienza, è considerata a tal fine come se fosse residente nella predetta regione, nei limiti in cui un'analoga presunzione valga per i lavoratori nazionali.
Titolo III. Famiglia dei lavoratori
Art. 12
I figli del cittadino di uno Stato membro, che sia o sia stato occupato sul territorio di un altro Stato membro, sono ammessi a frequentare i corsi d'insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono.
Gli Stati membri incoraggiano le iniziative intese a permettere a questi giovani di frequentare i predetti corsi nelle migliori condizioni.
Parte seconda. Azione per mettere in contatto e per compensare le offerte e le domande d'impiego
Titolo I. Collaborazione tra gli Stati membri e con la Commissione
Art. 13
1.
Gli Stati membri o la Commissione promuovono o intraprendono in collaborazione, in materia di occupazione e di disoccupazione, tutti gli studi che essi ritengono necessari nel quadro dell'attuazione della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.
I servizi centrali dell'occupazionedegli Stati membri collaborano strettamente tra loro e con la Commissione allo scopo di giungere ad un'azione comune in materia di compensazione tra le domande e le offerte di lavoro nella Comunità e del conseguente collocamento dei lavoratori.
2.
A tale scopo gli Stati membri designano i servizi specializzati che sono incaricati di organizzare i lavori nei settori suindicati e di collaborare tra loro e con i servizi della Commissione.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni modifica che intervenga nella designazione di tali servizi e la Commissione la pubblica, per informazione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 14
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni relative ai problemi e ai dati concernenti la libera circolazione e l'occupazione dei lavoratori, nonché le informazioni relative alla situazione e all'evoluzione dell'occupazione.
2. La Commissione fissa la maniera in cui vengono stabilite le informazioni previste al paragrafo 1, tenendo nella massima considerazione il parere del Comitato tecnico.
3.
Il servizio specializzato di ciascuno Stato membro, conformemente alle modalità stabilite dalla Commissione tenendo nella massima considerazione il parere del Comitato tecnico, comunica ai servizi specializzati degli altri Stati membri e all'Ufficio europeo di coordinamento le informazioni relative alle condizioni di vita e di lavoro e alla situazione sul mercato del lavoro, atte a fornire un orientamento ai lavoratori degli altri Stati membri. Tali informazioni sono regolarmente aggiornate.
I servizi specializzati degli altri Stati membri assicurano ampia pubblicità a tali informazioni, in particolare diffondendole presso i competenti servizi dell'occupazionee con tutti i mezzi di comunicazione che si prestino all'informazione dei lavoratori interessati.
Titolo II. Meccanismo di compensazione
Art. 15
1.
Il servizio specializzato di ciascuno Stato membro trasmette regolarmente ai servizi specializzati degli altri Stati membri e all'Ufficio europeo di coordinamento:
a) le offerte di lavoro suscettibili di essere soddisfatte da cittadini di altri Stati membri;
b) le offerte di lavoro trasmesse agli Stati non membri;
c) le richieste di lavoro presentate da persone che hanno formalmente dichiarato di volere lavorare in un altro Stato membro;
d) alcune informazioni, per regione e settore di attività, riguardanti i richiedenti lavoro che abbiano dichiarato di essere effettivamente disposti ad occupare un posto di lavoro in un altro paese.
Il servizio specializzato di ogni Stato membro comunica al più presto queste informazioni ai competenti servizi ed organismi dell'occupazione.
2.
Le offerte e le richieste di lavoro previste al paragrafo 1 sono oggetto di diffusione secondo un sistema uniforme stabilito dall'Ufficio europeo di coordinamento, in collaborazione con il Comitato tecnico.
Se necessario, l'Ufficio europeo di coordinamento può adeguare tale sistema in collaborazione con il Comitato tecnico.
Art. 16
1.
Ogni offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 15, inviata ai servizi dell'occupazione di uno Stato membro, viene comunicata e trattata dai servizi della manodopera competenti degli altri Stati membri interessati.
Tali servizi trasmettono le candidature precise e appropriate ai servizi del primo Stato membro.
2. Le richieste di lavoro previste all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c) sono oggetto di una risposta da parte dei servizi interessati degli Stati membri entro un termine ragionevole che non deve superare un mese.
3. I servizi dell'occupazione concedono ai lavoratori cittadini degli Stati membri la stessa priorità attribuita ai lavoratori nazionali rispetto ai lavoratori cittadini di Stati non membri.
Art. 17
1. Le operazioni di cui all'articolo 16 sono eseguite dai servizi specializzati. Tuttavia, nella misura in cui vi siano stati autorizzati dai servizi centrali e in cui l'organizzazione dei servizi dell'occupazione di uno Stato membro e le tecniche di collocamento utilizzate vi si prestino,
a) i servizi regionali dell'occupazione degli Stati membri:
i) in base ai messaggi di cui all'articolo 15, a cui faranno seguito le opportune operazioni, procedono direttamente alle operazioni necessarie per mettere in contatto e compensare le offerte e le domande di lavoro,
ii) stabiliscono relazioni dirette di compensazione:
nel caso di offerte nominative,
nel caso di domande di lavoro individuali rivolte a un servizio dell'occupazionedeterminato o a un datore di lavoro che eserciti la sua attività nella circoscrizione di tale servizio,
quando le operazioni di compensazione riguardano manodopera stagionale il cui reclutamento debba essere effettuato con la massima sollecitudine;
b) i servizi territorialmente responsabili per regioni limitrofe di due o più Stati membri si scambiano regolarmente i dati relativi alle offerte e alle domande di lavoro al loro livello e procedono direttamente fra loro, secondo le stesse modalità applicabili nelle relazioni con gli altri servizi dell'occupazione del proprio paese, alle operazioni per mettere in contatto e compensare le offerte e le domande di lavoro. Se necessario, i servizi territorialmente responsabili per regioni limitrofe sviluppano anche strutture di cooperazione e di servizio, per offrire:
agli utenti il maggior numero possibile di informazioni pratiche sui vari aspetti della mobilità e
alle parti sociali ed economiche, ai servizi sociali (enti pubblici, privati o di pubblica utilità) e all'insieme delle istituzioni interessate, un quadro di misure coordinate in materia di mobilità;
c) i servizi ufficiali di collocamento specializzati per determinate professioni e per determinate categorie di persone stabiliscono tra loro una cooperazione diretta.
2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l'elenco dei servizi di cui al paragrafo 1, stabilito di comune accordo; la Commissione pubblica questo elenco, per informazione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, nonché qualsiasi eventuale modifica dell'elenco stesso.
Art. 18
Il ricorso alle procedure di reclutamento applicate dagli organismi d'esecuzione previsti negli accordi conclusi tra due o più Stati membri non è obbligatorio.
Titolo III. Provvedimenti regolatori in favore dell'equilibrio del mercato del lavoro
Art. 19
1. Sulla base di una relazione della Commissione elaborata a partire dalle informazioni fornite dagli Stati membri, questi ultimi e la Commissione analizzano almeno una volta all'anno e in comune i risultati delle disposizioni comunitarie in materia di offerta e di richieste di posti di lavoro.
2. Gli Stati membri esaminano con la Commissione ogni possibilità intesa a collocare con precedenza i cittadini degli Stati membri negli impieghi disponibili allo scopo di realizzare l'equilibrio tra le offerte e le domande di lavoro nella Comunità. Essi adottano tutti i provvedimenti necessari a tal fine.
3. Ogni due anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione della seconda parte del presente regolamento la quale riepiloghi le informazioni ottenute e i dati provenienti dagli studi e dalle ricerche effettuati e fornisca qualsiasi elemento utile concernente l'evoluzione del mercato del lavoro della Comunità.