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Sez. 1, Sentenza n. 8469 del 26/08/1998 (Rv. 518377 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI | Notorietà del cattivo funzionamento degli apparecchi "autovelox" - Prova della inattendibilità del rilevamento dell'eccesso di velocità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518377-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI

Tra i fatti notori che il giudice può porre a fondamento della decisione, a norma dell'art. 115 comma secondo cod. proc. civ., vanno comprese le nozioni di natura tecnica solo quando siano certe, incontestabili e acquisite al patrimonio di ogni uomo di media cultura; pertanto, con riguardo ad infrazione per eccesso di velocità, riscontrata dagli organi di polizia attraverso apparecchio autovelox, la attendibilità del rilevamento non può essere esclusa sulla base di un'affermazione di notorietà del cattivo funzionamento di detto apparato in presenza di determinati fattori perturbanti, trattandosi di nozioni esorbitanti dalla comune esperienza ed abbisognanti di specifiche indagini tecniche.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Strada art. 142 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 142 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)