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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19229 del 15/06/2022 (Rv. 665202 - 02)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Danno alla salute - Quantificazione del grado percentuale di invalidità permanente - Utilizzo di "barèmes" medico legali aventi fondamento scientifico - Necessità - "Barème" di cui al d.m. 3 luglio 2003 - Applicabilità. RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE - In genere.
Stato
decisa il 2022-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665202-02

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

La percentuale di invalidità permanente causata da una lesione della salute non può essere individuata in via equitativa, dovendosi determinare con corretto criterio medico-legale e in base ad un "barème" redatto con criteri di scientificità (requisito di cui è provvisto quello approvato con d.m. 3 luglio 2003).

Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, DM min. SAL 03/07/2003, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)