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Sez. 1, Sentenza n. 677 del 04/03/1968 (Rv. 331857 - 01)

COMUNIONE DI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - VALORE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331857-01

COMUNIONE DI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - VALORE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Una volta accettato dai singoli condomini, il regolamento di condominio si qualifica come atto negoziale privato. Consegue che la sua interpretazione da parte del giudice di merito, se condotta con esatti criteri giuridici ed in modo sufficiente e non contraddittorio, non e sindacabile in Cassazione. (V. 158-66, massima n. 320302).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)