Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 595 del 1987
Massime (1)
Massima n. 3948
- Locazione
- Immobili ad uso abitativo
- Canone
- Determinazione
- Riferimento al costo di produzione anziché al valore di mercato dell'immobile
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Non è ammissibile il giudizio di costituzionalità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata, quando la sua incidenza nel procedimento a quo non sia attuale ma meramente eventuale. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 41, 42 e 47 Cost. - degli artt. 12, 14 e 22 L. 27 luglio 1978, n. 392, in quanto prevedono che il calcolo del canone di locazione sia basato sul costo di produzione anziché sul valore di mercato dell'immobile). - V. S. n. 300/1983.
Norme impugnate
- art. 22 legge 27 luglio 1978, n. 392
- art. 12 legge 27 luglio 1978, n. 392
- art. 14 legge 27 luglio 1978, n. 392
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, 14 e 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 17 aprile 1982 dal Pretore di Trecastagni, iscritta al n. 587 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 dell'anno 1983;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un giudizio di determinazione del canone, il Pretore di Trecastagni ha sollevato - in relazione agli artt. 41, 42 e 47 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, 14 e 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, osservando che il calcolo del canone basato sul costo di produzione anziché sul valore di mercato dell'immobile - che si asserisce essere superiore al primo - scoraggerebbe gli investimenti immobiliari penalizzando chi voglia locare un immobile;
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza della questione richiamando la discrezionalità della scelta legislativa verso un regime di prezzi amministrati delle locazioni, basata su un sistema parametrico predeterminato (il quale non necessariamente esprimerebbe valori inferiori a quelli "di mercato", evidentemente controvertibili);
punto 2
Considerato che nella narrativa dell'ordinanza di rimessione il giudice a quo dà esplicitamente atto di come la locatrice convenuta in giudizio per la determinazione dell'equo canone abbia eccepito l'inapplicabilità di quest'ultimo al rapporto controverso trattandosi di immobile locato per uso stagionale;
che la Corte ha affermato che "il requisito della rilevanza implica necessariamente che la questione dedotta abbia nel procedimento a quo un'incidenza attuale e non meramente eventuale: solo quando il dubbio investa una norma dalla cui applicazione il giudice ordinario dimostri di non poter prescindere, si concretizza il fenomeno della pregiudizialità costituzionale e trova posto la sospensione del procedimento" (sent. 5 ottobre 1983, n. 300);
che nella fattispecie dedotta dinanzi al giudice rimettente soltanto la soluzione negativa dell'eccezione sollevata da parte convenuta renderebbe rilevante il giudizio di costituzionalità;
che quest'ultimo, pertanto, non può essere ammesso per difetto di rilevanza;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, 14 e 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), sollevata in riferimento agli artt. 41, 42 e 47 della Costituzione, dal Pretore di Trecastagni con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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