Sez. 1, Sentenza n. 6490 del 02/04/2004 (Rv. 571752 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Liquidazione del danno - Criteri di cui all'art. 5 bis, comma 7 bis, D.L. n. 333/1992 (conv., con modif., in l. n. 359/1992) - Applicabilità ai giudizi in corso - Esclusione per i giudizi già protrattisi oltre il termine ragionevole - Insussistenza - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di liquidazione del risarcimento del danno derivante da occupazione espropriativa, l'applicazione anche ai giudizi in corso dello "ius superveniens" costituito dai criteri riduttivi di liquidazione ex art. 5 bis, comma 7 bis, D.L. n. 333 del 1992 (conv., con modif., nella legge n. 359 del 1992) non può essere esclusa sulla base della pretesa violazione dei principi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - e in particolare dell'art. 13 - nei casi in cui l'entrata in vigore dei nuovi criteri sia intervenuta allorché il giudizio per la determinazione del danno si sia già protratto oltre il termine ragionevole di cui all'art. 6 della stessa convenzione, sotto il profilo che detta applicazione costituirebbe un danno derivante dall'irragionevole durata del processo: infatti, ove pure si ammettesse che l'applicazione dei criteri in questione costituisca danno ascrivibile alla durata eccessiva del processo, non sarebbe certo la previsione di tali criteri a porsi in contrasto con la Convenzione, ma, piuttosto, sarebbe l'eccessiva durata del processo ad essere autonoma fonte di danno, riparabile a seguito di apposita domanda in apposito e diverso processo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)