Sez. L, Sentenza n. 4748 del 20/10/1978 (Rv. 394438 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA - CONTENUTO OBBLIGATORIO A PENA DI DECADENZA - DOMANDE RICONVENZIONALI ED ECCEZIONI PROCESSUALI E DI MERITO - MERE DEDUZIONI DIFENSIVE - ESCLUSIONE - MANCATA DEDUZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA - CONTENUTO OBBLIGATORIO A PENA DI DECADENZA - DOMANDE RICONVENZIONALI ED ECCEZIONI PROCESSUALI E DI MERITO - MERE DEDUZIONI DIFENSIVE - ESCLUSIONE - MANCATA DEDUZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITA.*
Il disposto del secondo comma dell'art 416 cod proc civ, nel nuovo testo fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533, secondo cui la Costituzione del convenuto, in primo grado, si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, riguarda le eccezioni in senso proprio e non anche le mere deduzioni difensive tanto piu se attinenti ad una previsione normativa che il giudice e tenuto ad interpretare e ad applicare anche d'ufficio. Pertanto, l'interpretazione del primo giudice circa l'applicabilita, anche ai crediti previdenziali, della rivalutazione monetaria prevista dall'art 429, comma terzo, cod proc civ, in quanto attinente ad una previsione legislativa rimessa esclusivamente al potere di attuazione ex officio del giudice, puo formare oggetto di doglianza in appello per la prima volta, anche se detta questione di interpretazione, nel senso sostenuto in appello, non ha formato oggetto di deduzione in primo grado.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)