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Sez. 1, Sentenza n. 633 del 15/04/1966 Ud. (dep. 13/07/1966) Rv. 102057 - 01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - IN GENERE - PROPORZIONE TRA OFFESA E DIFESA - DIFESA LEGITTIMA - APPLICABILITA AL PROVOCATORE - ESCLUSIONE - LIMITI - ELEMENTI DA VALUTARE - PROPORZIONE FRA AZIONE E REAZIONE - REAZIONE DEL PROVOCATORE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1966-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102057-01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - IN GENERE - PROPORZIONE TRA OFFESA E DIFESA - DIFESA LEGITTIMA - APPLICABILITA AL PROVOCATORE - ESCLUSIONE - LIMITI - ELEMENTI DA VALUTARE - PROPORZIONE FRA AZIONE E REAZIONE - REAZIONE DEL PROVOCATORE - EFFETTI.*

L'esimente della legittima difesa non puo trovare applicazione quando il soggetto abbia concorso a creare la situazione di pericolo; ma quando lo svolgersi degli eventi, anche se provocato volontariamente, si presenta come una nuova forza nella situazione del soggetto e costituisce la spinta di una necessita esimente, ben puo delinearsi, da un lato, un pericolo di aggressione, dall'altro la necessita di difesa. Di conseguenza, per stabilire se all'originario provocatore compete, oppure no, la discriminante in parola, occorre aver riguardo non soltanto al momento iniziale della questione, ma a tutto lo svolgimento della stessa, essendo essenziale, per una decisione negativa, che l'offeso non abbia reagito in modo sproporzionato e pericoloso: pertanto, anche nel caso in cui l'aggressione ingiusta sia stata sollecitata da una provocazione, la giustificazione dipende non tanto dalla specie dell'atteggiamento psicologico dell'agente di fronte alla nuova situazione, quanto dal valore che assume il fatto nuovo in cui si sostanzia il pericolo da scongiurare.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)