diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 1236 del 23/03/1977 Cc. (dep. 23/06/1977) Rv. 136271 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - GIUDICE A QUO (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - IPOTESI IN CUI E AMMESSA.*
Stato
decisa il 1977-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/136271-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - GIUDICE A QUO (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - IPOTESI IN CUI E AMMESSA.*

Il giudice a quo e legittimato ad emettere declaratoria di inammissibilita del gravame, quando le ragioni a sostegno della impugnazione tardiva sono, con palmare evidenza, inconsistenti, essendo, invece, tenuto a rimettere ogni decisione al giudice ad quem, quando i motivi di inammissibilita implicano il controllo dell'operato dello stesso giudice a quo, o valutazioni di inadempimenti non collegati ad una semplice constatazione, ma alla soluzione di questioni controverse, dedotte con l'impugnazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 209

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)