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Sez. 6, Sentenza n. 8266 del 28/05/1981 Ud. (dep. 22/09/1981) Rv. 150203 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - IDENTIFICAZIONE DELLO ACQUIRENTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONSENSO DELLO ACQUIRENTE - CONFIGURABILITÀ DI CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150203-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - IDENTIFICAZIONE DELLO ACQUIRENTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONSENSO DELLO ACQUIRENTE - CONFIGURABILITÀ DI CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il bene giuridico tutelato dall'art. 515 cod. pen. (frode nello Esercizio del commercio) è la pubblica funzione dello stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio e non gli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti; da ciò consegue che, per il perfezionamento del reato, non necessita l'identificazione dei soggetti passivi e che la tolleranza o il consenso degli stessi non discrimina, trattandosi di diritto indisponibile.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 50, Cod. Pen. art. 515

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)