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Sez. 5, Sentenza n. 791 del 08/02/1989 Ud. (dep. 23/01/1990) Rv. 183115 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - IMPUGNAZIONE SPECIFICA - NECESSITÀ - ECCEZIONE - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1989-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183115-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - IMPUGNAZIONE SPECIFICA - NECESSITÀ - ECCEZIONE - RAGIONE.*

In Mancanza di specifica impugnazione dell'ordinanza contumaciale, il vizio concernente la valutazione dell'impedimento dell'imputato a comparire può essere dedotto e rilevato, in ogni stato e grado del procedimento, soltanto allorché viene denunciata la difettosa Costituzione del rapporto processuale per mancata o irregolare vocatio in jus dell'imputato. (V mass n 178540; (Conf mass n 180061).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 200, Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)