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Sez. L, Sentenza n. 9716 del 25/09/1993 (Rv. 483835 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Competenza e giurisdizione | Ufficio dell'ente previdenziale rilevante ai fini della competenza per territorio - Individuazione in correlazione alla sede dell'impresa o ad una sua dipendenza - Criteri - Provvedimenti derogatori per ambiti non ricomprendenti la sede dell'impresa o relativi a centri operativi del potere di gestione esterna - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483835-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Competenza e giurisdizione

Per ufficio dell'ente, il quale, ai sensi dell'art. 444, terzo comma, cod. proc. civ. (la cui questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata infondata, nei sensi di cui in motivazione, con sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 1991), rileva ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie concernenti gli obblighi contributivi del datore di lavoro, deve intendersi quello (da individuare in correlazione alla sede dell'impresa o ad una sua dipendenza) che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia in generale legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza, rimanendo ininfluenti eventuali provvedimenti derogatori con cui si attribuiscano tutti o parte dei rapporti assicurativi e previdenziali ad uffici aventi competenza territoriale su ambiti non ricomprendenti la sede dell'impresa ed essendo altresì priva di rilievo la previsione di centri operativi non dotati, in concreto, del potere di gestione esterna dei rapporti contributivi con i soggetti aventi sede nella corrispondente circoscrizione territoriale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)