Modificazioni al regime tributario delle societa' concessionarie telefoniche
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I contratti, gli atti e le entrate relativi alle utenze telefoniche ed alle prestazioni accessorie delle societa' concessionarie di servizi telefonici sono esenti da ogni tassa e imposta indiretta sugli affari.
2. In sostituzione, le societa' concessionarie dei servizi telefonici, a decorrere dal 1 gennaio 1966, sono tenute a corrispondere all'Erario un'imposta annua di abbonamento in ragione di lire 5,50 per ogni cento lire dell'ammontare dei corrispettivi dei servizi telefonici e di ogni altra prestazione accessoria.1
3. Nella predetta aliquota e' contenuta anche l'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 255, e successive modificazioni.
4. L'imposta di cui al comma precedente e' a tutti gli effetti imposta di registro e ad essa si applicano le norme vigenti per tale tributo.
Art. 2
1. I contratti di utenza telefonica sono esenti dall'obbligo della registrazione in termine fisso.
2. In caso d'uso, in luogo della formalita' della registrazione, si applica l'imposta di bollo prevista dall'articolo 66 della tariffa allegato A. al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.
Art. 3
1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, a decorrere dal 1966, le societa' concessionarie dei servizi telefonici debbono presentare all'ufficio del registro competente una denuncia indicante l'ammontare dei corrispettivi dei servizi telefonici e delle prestazioni accessorie dell'anno solare precedente, corredata del bilancio dello stesso anno e dei relativi allegati.
2. L'Ufficio del registro, in base ai detti documenti, liquida l'imposta dovuta in via provvisoria per l'anno in corso alla presentazione della denuncia e quella effettivamente dovuta per l'anno precedente.
Art. 4
1. Il pagamento dell'imposta dovuta in via provvisoria deve essere effettuato in quattro rate scadenti il 31 maggio, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre dello stesso anno in corso alla presentazione della denuncia, a partire dal 1966.
2. Il pagamento della eventuale differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella provvisoria deve essere effettuato entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dal 1967.
3. Qualora l'ammontare dell'imposta effettivamente dovuta risulti inferiore a quella versata in via provvisoria, la differenza viene imputata sulla rata scadente al 30 giugno di ciascun anno, a partire dal 1967.
Art. 5
1. Per l'omessa o ritardata denuncia dei corrispettivi e per il ritardato pagamento sia delle rate dell'imposta provvisoria che della eventuale differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella provvisoria si applicano, rispettivamente, le sopratasse previste dagli articoli 102 e 103 della legge del registro, approvata con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 e successive modificazioni.
2. La denuncia non corredata dei documenti prescritti si ha per non presentata e l'Ufficio del registro procedera' direttamente all'accertamento delle imposte dovute.
Art. 6
1. Le societa' concessionarie dei servizi telefonici hanno la facolta' di rivalersi dell'imposta stabilita dalla presente legge verso gli utenti, comprese le Amministrazioni dirette ed autonome dello Stato, gli enti che per legge siano, in tutto o in parte, equiparati ad ogni effetto tributario all'Amministrazione dello Stato nonche' gli enti ed associazioni che godano, per disposizione di legge, di esenzione o particolare trattamento tributario, applicando la stessa aliquota di cui all'articolo 1 sull'effettivo importo dovuto dai singoli beneficiari del servizio telefonico e delle prestazioni accessorie.
2. Le societa' stesse non possono esercitare verso gli utenti la rivalsa delle sopratasse previste dall'articolo 5.
Art. 7
1. Le norme attualmente in vigore in materia di imposte di bollo, registro e generale sull'entrata, riguardanti le utenze telefoniche e prestazioni accessorie, continuano ad essere applicate per la definizione dei rapporti tributari in corso nonche' per l'accertamento e la riscossione di dette imposte sugli atti e contratti limitatamente agli effetti da questi prodotti a tutto il 31 dicembre 1965 e sui corrispettivi dei servizi telefonici e delle prestazioni accessorie effettuati alla stessa data.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1905
SARAGAT
MORO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE