Sez. 2, Sentenza n. 34722 del 14/05/2014 Ud. (dep. 07/08/2014) Rv. 260029 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IN GENERE | Danno - Nozione - Violazione di una aspettativa di diritto a contenuto patrimoniale - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IN GENERE
In materia di truffa, il danno deve concretarsi in un detrimento del patrimonio del soggetto passivo, e, se non può essere configurato dalla violazione di una mera aspettativa fondata su una astratta situazione giuridica ipotizzata dalla legge, è integrato quando l'aspettativa sia divenuta concreta e dia luogo al sorgere di un interesse munito di tutela giuridica, avente contenuto patrimoniale. (Fattispecie nella quale gli artifizi e raggiri erano finalizzati a determinare una situazione di inadempimento addebitabile alla persona offesa, così da consentire all'agente di opporre a questa un'eccezione di decadenza per paralizzare l'esercizio di un diritto di opzione attribuito da un contratto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)